REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VII                                                      
            SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                               
           CAPO III                                                             
     Istruzione e formazione professionale                                      
          Art. 200                                                              
Funzioni della Regione                                                          
1. La Regione, ai sensi degli articoli 138, 143 e 144 del DLgs n. 112           
del 1998, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione           
e certificazione, nonche' di sperimentazione nelle seguenti materie:            
a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa              
sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli                   
obiettivi nazionali;                                                            
b) diritto allo studio e all'apprendimento;                                     
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e              
non statali;                                                                    
d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;                                
e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;                                 
f) orientamento.                                                                
2. La Regione, ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art. 138 del            
DLgs n. 112 del 1998, svolge le funzioni in materia di contributi per           
le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.                     
3. Gli indirizzi regionali di cui al comma 1 sono approvati in                  
coerenza agli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 27             
luglio 1998, n. 25.                                                             
4. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai               
fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione                  
regionale risulti la piu' adeguata, in particolare nell'ambito della            
formazione tecnico professionale superiore.                                     
5. La Regione ispira la propria attivita' ai principi di                        
concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonche' di             
collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A              
tal fine la Giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro              
con le istituzioni scolastiche autonome.                                        

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