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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO III
Istruzione e formazione professionale
Art. 199
Definizioni ed ambiti di integrazione
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per sistema di istruzione, il complesso delle attivita'
finalizzate a formare la persona sui saperi fondamentali, sia di tipo
generale, sia di tipo tecnico;
b) per sistema della formazione professionale, il complesso delle
azioni destinate a fornire le conoscenze e le competenze necessarie a
svolgere uno o piu' tipi di lavoro;
c) per percorso integrato, le azioni volte al completamento dei
saperi fondamentali ed all'acquisizione di competenze professionali
non generiche, attraverso l'azione integrata e coordinata di piu'
soggetti operanti in sistemi formativi diversi.
2. Il sistema formativo integrato sviluppa la propria attivita' in
collaborazione con il sistema delle imprese e con il mondo del
lavoro.
3. Le principali tipologie di integrazione fra i sistemi sono le
seguenti:
a) svolgimento di attivita' integrative su richiesta delle
istituzioni scolastiche, statali e non statali, con particolare
riferimento a quelle svolte negli ultimi anni dell'obbligo
scolastico;
b) svolgimento di attivita' da parte delle istituzioni scolastiche,
statali e non statali, su richiesta degli enti di formazione
professionale, anche nel campo dell'educazione degli adulti;
c) attivita' svolte da soggetti appartenenti a sistemi formativi
diversi, con assunzione di responsabilita' condivisa in tutte le fasi
dell'attivita', in continuita' o meno con i percorsi scolastici, da
realizzare nei cicli post-obbligo, post-diploma e nei contratti di
lavoro a causa mista;
d) attivita' di formazione tecnico professionale superiore, non in
continuita' con i percorsi scolastici, anche in collaborazione con
l'Universita'.
4. Le modalita' per la realizzazione delle attivita' di cui al comma
3 sono definite con direttive della Giunta regionale.
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