REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VII                                                      
            SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                               
           CAPO III                                                             
     Istruzione e formazione professionale                                      
          Art. 199                                                              
Definizioni ed ambiti di integrazione                                           
1. Ai fini della presente legge si intende:                                     
a) per sistema di istruzione, il complesso delle attivita'                      
finalizzate a formare la persona sui saperi fondamentali, sia di tipo           
generale, sia di tipo tecnico;                                                  
b) per sistema della formazione professionale, il complesso delle               
azioni destinate a fornire le conoscenze e le competenze necessarie a           
svolgere uno o piu' tipi di lavoro;                                             
c) per percorso integrato, le azioni volte al completamento dei                 
saperi fondamentali ed all'acquisizione di competenze professionali             
non generiche, attraverso l'azione integrata e coordinata di piu'               
soggetti operanti in sistemi formativi diversi.                                 
2. Il sistema formativo integrato sviluppa la propria attivita' in              
collaborazione con il sistema delle imprese e con il mondo del                  
lavoro.                                                                         
3. Le principali tipologie di integrazione fra i sistemi sono le                
seguenti:                                                                       
a) svolgimento di attivita' integrative su richiesta delle                      
istituzioni scolastiche, statali e non statali, con particolare                 
riferimento a quelle svolte negli ultimi anni dell'obbligo                      
scolastico;                                                                     
b) svolgimento di attivita' da parte delle istituzioni scolastiche,             
statali e non statali, su richiesta degli enti di formazione                    
professionale, anche nel campo dell'educazione degli adulti;                    
c) attivita' svolte da soggetti appartenenti a sistemi formativi                
diversi, con assunzione di responsabilita' condivisa in tutte le fasi           
dell'attivita', in continuita' o meno con i percorsi scolastici, da             
realizzare nei cicli post-obbligo, post-diploma e nei contratti di              
lavoro a causa mista;                                                           
d) attivita' di formazione tecnico professionale superiore, non in              
continuita' con i percorsi scolastici, anche in collaborazione con              
l'Universita'.                                                                  
4. Le modalita' per la realizzazione delle attivita' di cui al comma            
3 sono definite con direttive della Giunta regionale.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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