REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VII                                                      
            SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                               
            CAPO II                                                             
       Servizi sociali                                                          
          Art. 195                                                              
Modifiche alla L.R. n. 37 del 1996                                              
1. Nella L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali           
di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul             
volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26", dove               
sono indicate le parole "Registro regionale", si deve intendere                 
"Registro regionale e Registri provinciali".                                    
2. Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996 e' sostituito dal           
seguente:                                                                       
"1. Sono istituiti il Registro regionale ed i Registri provinciali              
delle Organizzazioni di volontariato, in attuazione dell'art. 6 della           
Legge 11 agosto 1991, n. 266. A tali Registri sono iscritte le                  
organizzazioni operanti nei seguenti ambiti:                                    
a) socio-assistenziale;                                                         
b) sanitario;                                                                   
c) tutela e promozione di diritti;                                              
d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;                           
e) attivita' educative;                                                         
f) attivita' culturali e di tutela e valorizzazione dei beni                    
culturali;                                                                      
g) protezione civile;                                                           
h) educazione alla pratica sportiva e attivita' ricreative.".                   
3. Il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996 e' abrogato.                
4. Il comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996 e' abrogato.                
5. Al comma 7 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996 le parole "Il               
provvedimento di iscrizione nelle sezioni del registro tenute presso            
ciascuna Provincia e', altresi', comunicato alla Regione" sono                  
sostituite con "I provvedimenti di iscrizione nei registri                      
provinciali sono altresi' comunicati alla Regione".                             
6. L'art. 23 della L.R. n. 37 del 1996 e' abrogato.                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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