REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VII                                                      
            SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                               
            CAPO II                                                             
       Servizi sociali                                                          
          Art. 194                                                              
Modifiche alla L.R. n. 10 del 1995                                              
1. Nella L.R. 7 marzo 1995, n. 10, recante "Norme per la promozione e           
la valorizzazione dell'associazionismo", dove sono indicate le parole           
"Albo" si deve intendere "Albo regionale e Albi provinciali".                   
2. Il comma 1 dell'art. 12 della L.R. n. 10 del 1995 e' sostituito              
dal seguente:                                                                   
"1. Sono istituiti l'Albo regionale e gli Albi provinciali delle                
associazioni rispondenti alle finalita' di cui all'art. 1 ed operanti           
negli ambiti previsti dall'articolo 2.".                                        
3. Il comma 3 dell'art. 12 della L.R. n. 10 del 1995 e' sostituito              
dal seguente:                                                                   
"3. L'iscrizione all'Albo regionale e' riservata alle associazioni a            
carattere regionale o a rappresentanze, sul territorio regionale, di            
associazioni nazionali.".                                                       
4. Il comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1995 e' sostituito              
dal seguente:                                                                   
"3. L'iscrizione negli albi di cui alla presente legge e'                       
incompatibile con l'iscrizione nei registri di cui alla L.R. 2                  
settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali di attuazione             
della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato.             
Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26".".                                
5. L'articolo 14 della L.R. n. 10 del 1995 e' cosi' sostituito:                 
"Art. 14                                                                        
Procedure per l'iscrizione all'Albo                                             
1. Le associazioni sono iscritte su richiesta del legale                        
rappresentante.                                                                 
2. La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione da pubblicare              
nel Bollettino Ufficiale regionale, le procedure e la documentazione            
necessaria per l'iscrizione negli Albi e attribuisce la competenza              
per l'adozione dei provvedimenti regionali di iscrizione,                       
cancellazione e rigetto.                                                        
3. La Regione e le Province, oltre alla documentazione prevista dalla           
delibera di cui al comma 2, possono acquisire pareri e dati                     
conoscitivi utili per l'accertamento del possesso dei requisiti di              
cui all'art. 13. Il parere del Comune in cui l'associazione ha sede             
e' obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal                  
ricevimento della domanda. Trascorso tale termine Regione e Provincia           
prescindono dal parere.                                                         
4. L'iscrizione e' disposta entro sessanta giorni dalla presentazione           
della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali             
documentazioni integrative.                                                     
5. Il provvedimento con il quale e' disposta l'iscrizione o il                  
diniego in difformita' dal parere del Comune deve essere                        
adeguatamente motivato.                                                         
6. Il provvedimento di iscrizione o di diniego e' comunicato                    
all'associazione richiedente e agli enti intervenuti nel                        
procedimento. Il provvedimento di iscrizione e' pubblicato sul                  
Bollettino Ufficiale regionale. I provvedimenti di iscrizione negli             
Albi provinciali sono altresi' comunicati alla Regione.".                       
6. II comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 10 del 1995 e' abrogato.               
7. Il comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 10 del 1995 e' cosi'                   
sostituito:                                                                     
"2. La cancellazione e' disposta con provvedimento motivato; i                  
provvedimenti di cancellazione disposti dalle Province sono                     
comunicati alla Regione.".                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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