REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VII                                                      
            SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                               
            CAPO II                                                             
       Servizi sociali                                                          
          Art. 191                                                              
Funzioni dei Comuni                                                             
1. I Comuni, singoli o associati, nelle forme indicate nel Capo III             
del Titolo III, esercitano tutte le funzioni amministrative ed i                
compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali non               
attribuiti dalla presente legge ad altri soggetti, nonche' i compiti            
di progettazione e realizzazione della rete dei servizi stessi. La              
progettazione deve essere effettuata in coerenza con la                         
programmazione regionale e provinciale ed in raccordo con la                    
programmazione e pianificazione dei servizi sanitari, nel rispetto              
dei principi di cui all'art. 188.                                               
2. I Comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:                
a) autorizzazione al funzionamento e vigilanza sulle strutture                  
socio-assistenziali e socio-sanitarie;                                          
b) espressione di parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali            
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di               
interesse comunale;                                                             
c) volontariato di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37;                       
d) assistenza sociale di cui alla Legge 18 marzo 1993,  n.67 gia' di            
competenza delle Province;                                                      
e) concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli                   
invalidi civili, di cui all'art. 130 del DLgs n. 112 del 1998, nel              
rispetto della disciplina statale e regionale.                                  
3. Fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma                    
dell'assistenza, le Province trasferiscono ai Comuni le risorse                 
destinate ad assicurare la continuita' delle prestazioni di                     
assistenza sociale di cui alla Legge n. 67 del 1993, stipulando a tal           
fine appositi accordi con i Comuni interessati.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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