REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VII                                                      
            SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                               
            CAPO II                                                             
       Servizi sociali                                                          
          Art. 190                                                              
Funzioni delle Province                                                         
1. Le Province esercitano, nel rispetto della programmazione                    
regionale, le funzioni amministrative di programmazione e rilevazione           
dei bisogni socio-assistenziali del proprio territorio, anche                   
attraverso la gestione del sistema informativo socio-assistenziale di           
livello provinciale, nell'ambito del sistema regionale.                         
2. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione, le Province                 
promuovono il concorso dei soggetti coinvolti e favoriscono l'apporto           
coordinato dei soggetti privati di cui alla lett. e) del comma 1                
dell'art. 188.                                                                  
3. A tal fine le Province in particolare:                                       
a) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 2 settembre           
1996, n. 37 in materia di volontariato;                                         
b) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 7 marzo               
1995, n. 10 in materia di associazionismo;                                      
c) esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle           
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse                  
provinciale.                                                                    
4. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti           
l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo delle                
cooperative sociali di cui alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7.                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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