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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO II
Servizi sociali
Art. 189
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e
indirizzo nelle materie conferite dal Capo II, Titolo IV del DLgs n.
112 del 1998 e nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 dell'art.
132 del decreto medesimo, ed in particolare:
a) promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi
innovativi, nonche' incentiva la realizzazione di strutture
socio-assistenziali;
b) definisce i requisiti minimi per il funzionamento e
l'accreditamento, nonche' i criteri per l'esercizio della vigilanza
sulle strutture socio-assistenziali;
c) organizza e coordina il sistema informativo socio-assistenziale,
quale articolazione del sistema informativo regionale;
d) esercita le funzioni di vigilanza sugli organi, di controllo sul
funzionamento generale, di approvazione di modifiche statutarie ed
istituzionali, di depubblicizzazione in materia di Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
e) valorizza il ruolo delle IPAB nell'ambito della rete di promozione
e protezione sociale;
f) sostiene lo sviluppo della cooperazione sociale con le modalita'
previste dalla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, ed esercita le funzioni
amministrative previste dalla medesima legge;
g) sostiene lo sviluppo del volontariato con le modalita' previste
dalla L.R. 2 settembre 1996, n. 37, ed esercita le funzioni
amministrative previste dalla medesima legge;
h) sostiene l'associazionismo sociale con le modalita' previste dalla
L.R. 7 marzo 1995, n. 10 ed esercita le funzioni amministrative
previste dalla medesima legge;
i) gestisce la quota del fondo nazionale per le politiche sociali
assegnata alla Regione.
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