REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VII                                                      
            SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                               
                CAPO I                                                          
             Sanita'                                                            
          Art. 185                                                              
Funzioni delle Province                                                         
in materia di esercizi farmaceutici                                             
1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative                       
concernenti:                                                                    
a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;           
b) l'istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;                        
c) l'istituzione di farmacie succursali;                                        
d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della Legge 8           
novembre 1991, n. 362;                                                          
e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle           
sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la            
nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il                
conferimento della sede;                                                        
f) l'assegnazione ai Comuni della titolarita' di farmacie ai sensi              
degli articoli 9 e 10 della Legge 2 aprile 1968, n. 475.                        
2. La Provincia adotta i provvedimenti indicati alle lettere a), b),            
c), d) del comma 1, sentiti i pareri dei Comuni interessati e di una            
apposita commissione, nominata dalla Provincia e formata da un                  
farmacista del ruolo nominativo regionale, che la presiede, e da                
quattro farmacisti scelti su terne proposte dall'Ordine                         
professionale, dall'associazione titolari di farmacie piu'                      
rappresentativa, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti                  
sindacali dei farmacisti non titolari.                                          
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro 90 giorni            
dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali l'Amministrazione ne               
prescinde.                                                                      
4. L'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio cura             
l'attivita' istruttoria degli atti di competenza della Provincia, ad            
esclusione dei provvedimenti indicati alle lettere e) e f) del comma            
1.                                                                              
5. La Giunta regionale adotta apposite direttive per l'esercizio                
delle funzioni delegate alla Provincia dal presente articolo.                   
6. Le Province esercitano le funzioni delegate dal presente articolo            
a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione           
di quelle di cui alla lett. a) del comma 1, che sono svolte a                   
decorrere dalla revisione della pianta organica riferita all'anno               
2000.                                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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