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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO I
Sanita'
Art. 184
Ulteriori modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
1. Alla lett. b) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 12 maggio 1994,
n. 19, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal
DLgs 7 dicembre 1993, n. 517", dopo le parole "sentito il Comitato di
Distretto" e' soppressa la parola "eventualmente".
2. Il comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 1994 e' cosi'
sostituito:
"7. L'ordinamento interno dei servizi ospedalieri e' disciplinato in
modo uniforme mediante apposite direttive emanate dalla Giunta
regionale.".
3. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 19 del 1994 sono
aggiunti i seguenti commi:
"3. La struttura organizzativa di cui al comma 1 elabora e sottopone
annualmente all'assessore competente in materia di sanita', per
l'adozione da parte della Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, un piano-programma con indicazione analitica
delle attivita' previste e delle relative previsioni di spesa.
4. La Giunta regionale verifica la coerenza tra la proposta di
piano-programma e le linee e gli obiettivi strategici della Regione
in materia di sanita'.
5. La direzione della struttura di cui al comma 1 esprime i pareri di
cui al comma 6 dell'art. 4 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 sulle
proposte di atti deliberativi necessari per l'attuazione del
piano-programma. Sui provvedimenti riguardanti attivita' non previste
nel piano-programma, i suddetti pareri sono espressi dalla Direzione
generale competente in materia di sanita'.".
4. Gli articoli 13 e 14 della L.R. n. 19 del 1994 sono abrogati.
5. Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 19
del 1994 sono cosi' sostituite:
"a) assicurare controlli di qualita' dal lato della domanda, specie
con riferimento ai percorsi d'accesso ai servizi;
b) promuovere l'utilizzo di indicatori di qualita' dei servizi dal
lato dell'utenza definiti a livello regionale, sentiti gli organismi
di partecipazione dell'utenza;
c) sperimentare indicatori di qualita' dei servizi dal lato
dell'utenza definiti a livello aziendale, che tengano conto di
specificita' di interesse locale;
d) sperimentare modalita' di raccolta e di analisi dei "segnali di
disservizio".".
6. Al comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 19 del 1994 le parole "entro
tre anni" sono sostituite dalle parole "entro cinque anni".
7. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 19 del 1994 e' aggiunto
il seguente comma:
"3. Al fine di coordinare la pianificazione delle Aziende Unita'
sanitarie locali esistenti, le relative Conferenze sanitarie
territoriali svolgono congiuntamente, secondo modalita' tra loro
concordate, le funzioni indicate alle lettere a), c), d) ed e) del
comma 2 dell'art. 11.".
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