REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VII                                                      
            SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                               
                CAPO I                                                          
             Sanita'                                                            
          Art. 184                                                              
Ulteriori modifiche alla L.R. n. 19 del 1994                                    
1. Alla lett. b) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 12 maggio 1994,             
n. 19, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario                    
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal            
DLgs 7 dicembre 1993, n. 517", dopo le parole "sentito il Comitato di           
Distretto" e' soppressa la parola "eventualmente".                              
2. Il comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 1994 e' cosi'                    
sostituito:                                                                     
"7. L'ordinamento interno dei servizi ospedalieri e' disciplinato in            
modo uniforme mediante apposite direttive emanate dalla Giunta                  
regionale.".                                                                    
3. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 19 del 1994 sono                  
aggiunti i seguenti commi:                                                      
"3. La struttura organizzativa di cui al comma 1 elabora e sottopone            
annualmente all'assessore competente in materia di sanita', per                 
l'adozione da parte della Giunta regionale, sentita la competente               
commissione consiliare, un piano-programma con indicazione analitica            
delle attivita' previste e delle relative previsioni di spesa.                  
4. La Giunta regionale verifica la coerenza tra la proposta di                  
piano-programma e le linee e gli obiettivi strategici della Regione             
in materia di sanita'.                                                          
5. La direzione della struttura di cui al comma 1 esprime i pareri di           
cui al comma 6 dell'art. 4 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 sulle             
proposte di atti deliberativi necessari per l'attuazione del                    
piano-programma. Sui provvedimenti riguardanti attivita' non previste           
nel piano-programma, i suddetti pareri sono espressi dalla Direzione            
generale competente in materia di sanita'.".                                    
4. Gli articoli 13 e 14 della L.R. n. 19 del 1994 sono abrogati.                
5. Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 19             
del 1994 sono cosi' sostituite:                                                 
"a) assicurare controlli di qualita' dal lato della domanda, specie             
con riferimento ai percorsi d'accesso ai servizi;                               
 b) promuovere l'utilizzo di indicatori di qualita' dei servizi dal             
lato dell'utenza definiti a livello regionale, sentiti gli organismi            
di partecipazione dell'utenza;                                                  
 c) sperimentare indicatori di qualita' dei servizi dal lato                    
dell'utenza definiti a livello aziendale, che tengano conto di                  
specificita' di interesse locale;                                               
 d) sperimentare modalita' di raccolta e di analisi dei "segnali di             
disservizio".".                                                                 
6. Al comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 19 del 1994 le parole "entro           
tre anni" sono sostituite dalle parole "entro cinque anni".                     
7. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 19 del 1994 e' aggiunto           
il seguente comma:                                                              
"3. Al fine di coordinare la pianificazione delle Aziende Unita'                
sanitarie locali esistenti, le relative Conferenze sanitarie                    
territoriali svolgono congiuntamente, secondo modalita' tra loro                
concordate, le funzioni indicate alle lettere a), c), d) ed e) del              
comma 2 dell'art. 11.".                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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