REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VII                                                      
            SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                               
                CAPO I                                                          
             Sanita'                                                            
          Art. 183                                                              
Integrazione delle attivita' socio-assistenziali e sanitarie:                   
modifiche alla L.R. n. 19 del 1994                                              
1. L'art. 7 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il             
riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30                  
dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517",            
e' sostituito dal seguente articolo:                                            
"Art. 7                                                                         
Integrazione delle attivita' socio-assistenziali e sanitarie                    
1. La Regione promuove ed incentiva l'integrazione, di norma in                 
ambito distrettuale, delle attivita' socio-assistenziali di                     
competenza dei Comuni con quelle delle Aziende sanitarie. Sulla base            
degli indirizzi definiti dalla Regione in accordo con gli Enti                  
locali, i Comuni, singoli o associati, e le Aziende sanitarie                   
stabiliscono accordi, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno                
1990, n. 142, per individuare i modelli organizzativi ed i relativi             
rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e                  
professionale delle rispettive competenze.                                      
2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i Comuni possono                 
delegare l'esercizio di funzioni socio-assistenziali alle Aziende               
Unita' sanitarie locali, che le esercitano, di norma in ambito                  
distrettuale con bilanci e contabilita' separate, ai sensi e nei                
limiti di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto                   
legislativo di riordino.                                                        
3. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, sono definite le                 
modalita' operative idonee ad assicurare percorsi integrati e                   
coordinati per interventi afferenti a funzioni di rispettiva                    
competenza, ancorche' non delegate dai Comuni, da realizzare, di                
norma, a livello distrettuale.                                                  
4. Le Aziende Unita' sanitarie locali possono partecipare ad                    
organismi, anche aventi natura societaria o consortile, costituiti ai           
sensi della Legge n. 142 del 1990, al fine di migliorare il grado di            
integrazione dei servizi di cui al presente articolo e di realizzare            
semplificazioni gestionali.".                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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