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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO I
Sanita'
Art. 183
Integrazione delle attivita' socio-assistenziali e sanitarie:
modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
1. L'art. 7 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il
riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30
dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517",
e' sostituito dal seguente articolo:
"Art. 7
Integrazione delle attivita' socio-assistenziali e sanitarie
1. La Regione promuove ed incentiva l'integrazione, di norma in
ambito distrettuale, delle attivita' socio-assistenziali di
competenza dei Comuni con quelle delle Aziende sanitarie. Sulla base
degli indirizzi definiti dalla Regione in accordo con gli Enti
locali, i Comuni, singoli o associati, e le Aziende sanitarie
stabiliscono accordi, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno
1990, n. 142, per individuare i modelli organizzativi ed i relativi
rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e
professionale delle rispettive competenze.
2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i Comuni possono
delegare l'esercizio di funzioni socio-assistenziali alle Aziende
Unita' sanitarie locali, che le esercitano, di norma in ambito
distrettuale con bilanci e contabilita' separate, ai sensi e nei
limiti di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto
legislativo di riordino.
3. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, sono definite le
modalita' operative idonee ad assicurare percorsi integrati e
coordinati per interventi afferenti a funzioni di rispettiva
competenza, ancorche' non delegate dai Comuni, da realizzare, di
norma, a livello distrettuale.
4. Le Aziende Unita' sanitarie locali possono partecipare ad
organismi, anche aventi natura societaria o consortile, costituiti ai
sensi della Legge n. 142 del 1990, al fine di migliorare il grado di
integrazione dei servizi di cui al presente articolo e di realizzare
semplificazioni gestionali.".
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