REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VII                                                      
            SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                               
                CAPO I                                                          
             Sanita'                                                            
          Art. 182                                                              
Ambito territoriale della Provincia di Bologna:                                 
modifiche alla L.R. n. 19 del 1994                                              
1. Il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 12 maggio 1994,  n.19, recante            
"Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del            
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993,             
n. 517", e' sostituito dal seguente:                                            
"1. Gli ambiti territoriali delle Aziende Unita' sanitarie locali               
della provincia di Bologna sono determinati con provvedimento della             
Giunta regionale da adottarsi all'atto della costituzione degli                 
organi della Citta' metropolitana, ai sensi della Legge 8 giugno                
1990, n. 142, sentita la Conferenza sanitaria Regione-Area                      
metropolitana di Bologna di cui al comma 5.".                                   
2. I commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 18 della L.R. n. 19 del 1994 sono           
sostituiti dai seguenti:                                                        
"5. Fino alla costituzione degli organi della Citta' metropolitana e'           
istituita la Conferenza sanitaria Regione-Area metropolitana di                 
Bologna.                                                                        
6. La Conferenza e' composta dal Presidente della Provincia di                  
Bologna, o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Bologna, o suo               
delegato, e dai Sindaci che presiedono le Conferenze dei Sindaci                
delle Aziende sanitarie della provincia di Bologna, o loro delegati,            
individuati nell'ambito dell'esecutivo. Alla Conferenza partecipa               
l'Assessore regionale competente in materia di sanita' o suo                    
delegato. La Conferenza e' coadiuvata dal collegio dei Direttori                
generali delle Aziende sanitarie della provincia. Annualmente la                
Conferenza designa uno dei Direttori quale coordinatore del collegio            
dei Direttori generali il quale, in tale veste, partecipa di diritto            
ai lavori della Conferenza medesima. Opportune intese con                       
l'Universita' e con gli Istituti Ortopedici Rizzoli disciplinano la             
partecipazione alla Conferenza del Rettore o suo delegato e di un               
rappresentante degli Istituti Ortopedici Rizzoli.                               
7. Fino all'attribuzione alla Citta' metropolitana delle funzioni               
amministrative in materia di sanita', la Conferenza esercita le                 
seguenti funzioni:                                                              
a) definizione, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale,           
del quadro di riferimento e delle linee di indirizzo per la                     
predisposizione dei piani sanitari relativi all'area metropolitana;             
b) verifica di conformita' alle linee di indirizzo, di cui alla lett.           
a), dei piani attuativi predisposti da ciascuna Azienda, prima di               
essere sottoposti alle rispettive Conferenze dei Sindaci;                       
c) concertazione con la Regione della ripartizione tra le Aziende               
sanitarie dell'area metropolitana delle risorse finanziarie, comprese           
quelle destinate agli investimenti, nei limiti delle quote del Fondo            
sanitario regionale complessivamente destinate all'area stessa: nel             
caso di mancato accordo, la Regione ripartisce le risorse tra le                
Aziende con gli stessi criteri applicati su scala regionale;                    
d) promozione e approvazione di protocolli di collaborazione tra le             
Aziende sanitarie dell'area metropolitana;                                      
e) formulazione di parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende                
sanitarie e Universita' di Bologna attuativi dei protocolli d'intesa            
tra Regione e Universita';                                                      
f) definizione di indicatori di attivita' e di risultato degli                  
interventi sanitari, ad eventuale integrazione di quelli definiti               
dalla Regione, anche ai fini della valutazione della funzionalita'              
dei servizi e della loro razionale distribuzione in rapporto alle               
specificita' della dimensione metropolitana;                                    
g) coordinamento della formazione dei bilanci di previsione e dei               
piani di investimento delle Aziende sanitarie della provincia, anche            
ai fini dell'utilizzo di risorse provenienti dall'alienazione di beni           
immobili per progetti di rilievo metropolitano;                                 
h) coordinamento, sotto i profili gestionale e finanziario, del piano           
annuale delle azioni delle Aziende sanitarie della provincia, con               
particolare riferimento alla organizzazione uniforme dei sistemi di             
prenotazione e d'accesso alle prestazioni ed ai servizi.                        
8. La Conferenza viene dotata di strumenti informativi ed operativi             
idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria competenza.              
9. Fino alla data di costituzione degli organi della Citta'                     
metropolitana, relativamente alle Aziende Unita' sanitarie locali               
della provincia di Bologna, le Conferenze dei Sindaci continuano ad             
esercitare le funzioni ad esse attribuite ai sensi del comma 14                 
dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino.".                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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