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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO I
Sanita'
Art. 182
Ambito territoriale della Provincia di Bologna:
modifiche alla L.R. n. 19 del 1994
1. Il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 12 maggio 1994, n.19, recante
"Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993,
n. 517", e' sostituito dal seguente:
"1. Gli ambiti territoriali delle Aziende Unita' sanitarie locali
della provincia di Bologna sono determinati con provvedimento della
Giunta regionale da adottarsi all'atto della costituzione degli
organi della Citta' metropolitana, ai sensi della Legge 8 giugno
1990, n. 142, sentita la Conferenza sanitaria Regione-Area
metropolitana di Bologna di cui al comma 5.".
2. I commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 18 della L.R. n. 19 del 1994 sono
sostituiti dai seguenti:
"5. Fino alla costituzione degli organi della Citta' metropolitana e'
istituita la Conferenza sanitaria Regione-Area metropolitana di
Bologna.
6. La Conferenza e' composta dal Presidente della Provincia di
Bologna, o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Bologna, o suo
delegato, e dai Sindaci che presiedono le Conferenze dei Sindaci
delle Aziende sanitarie della provincia di Bologna, o loro delegati,
individuati nell'ambito dell'esecutivo. Alla Conferenza partecipa
l'Assessore regionale competente in materia di sanita' o suo
delegato. La Conferenza e' coadiuvata dal collegio dei Direttori
generali delle Aziende sanitarie della provincia. Annualmente la
Conferenza designa uno dei Direttori quale coordinatore del collegio
dei Direttori generali il quale, in tale veste, partecipa di diritto
ai lavori della Conferenza medesima. Opportune intese con
l'Universita' e con gli Istituti Ortopedici Rizzoli disciplinano la
partecipazione alla Conferenza del Rettore o suo delegato e di un
rappresentante degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
7. Fino all'attribuzione alla Citta' metropolitana delle funzioni
amministrative in materia di sanita', la Conferenza esercita le
seguenti funzioni:
a) definizione, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale,
del quadro di riferimento e delle linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani sanitari relativi all'area metropolitana;
b) verifica di conformita' alle linee di indirizzo, di cui alla lett.
a), dei piani attuativi predisposti da ciascuna Azienda, prima di
essere sottoposti alle rispettive Conferenze dei Sindaci;
c) concertazione con la Regione della ripartizione tra le Aziende
sanitarie dell'area metropolitana delle risorse finanziarie, comprese
quelle destinate agli investimenti, nei limiti delle quote del Fondo
sanitario regionale complessivamente destinate all'area stessa: nel
caso di mancato accordo, la Regione ripartisce le risorse tra le
Aziende con gli stessi criteri applicati su scala regionale;
d) promozione e approvazione di protocolli di collaborazione tra le
Aziende sanitarie dell'area metropolitana;
e) formulazione di parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende
sanitarie e Universita' di Bologna attuativi dei protocolli d'intesa
tra Regione e Universita';
f) definizione di indicatori di attivita' e di risultato degli
interventi sanitari, ad eventuale integrazione di quelli definiti
dalla Regione, anche ai fini della valutazione della funzionalita'
dei servizi e della loro razionale distribuzione in rapporto alle
specificita' della dimensione metropolitana;
g) coordinamento della formazione dei bilanci di previsione e dei
piani di investimento delle Aziende sanitarie della provincia, anche
ai fini dell'utilizzo di risorse provenienti dall'alienazione di beni
immobili per progetti di rilievo metropolitano;
h) coordinamento, sotto i profili gestionale e finanziario, del piano
annuale delle azioni delle Aziende sanitarie della provincia, con
particolare riferimento alla organizzazione uniforme dei sistemi di
prenotazione e d'accesso alle prestazioni ed ai servizi.
8. La Conferenza viene dotata di strumenti informativi ed operativi
idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria competenza.
9. Fino alla data di costituzione degli organi della Citta'
metropolitana, relativamente alle Aziende Unita' sanitarie locali
della provincia di Bologna, le Conferenze dei Sindaci continuano ad
esercitare le funzioni ad esse attribuite ai sensi del comma 14
dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino.".
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