REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
                TITOLO VII                                                      
            SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                               
                CAPO I                                                          
             Sanita'                                                            
          Art. 181                                                              
Istituzione della Conferenza sanitaria territoriale:                            
modifiche alla L.R. n. 19 del 1994                                              
1. L'art. 11 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il            
riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30                  
dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517",            
e' cosi' sostituito:                                                            
"Art. 11                                                                        
Conferenza sanitaria territoriale                                               
1. E' istituita la Conferenza sanitaria territoriale composta:                  
a) dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di                
ciascuna Azienda Unita' sanitaria locale, o loro delegati,                      
individuati nell'ambito dell'esecutivo;                                         
b) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, individuato                  
nell'ambito dell'esecutivo che fa parte di diritto dell'esecutivo di            
cui al comma 4. Nelle province in cui sia presente la sede                      
universitaria, opportune intese con l'Universita' disciplinano la               
partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza ed                  
all'esecutivo, limitatamente alle materie di reciproco interesse.               
2. La Conferenza sanitaria territoriale assolve ai compiti ed alle              
funzioni di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di              
riordino, ed in particolare:                                                    
a) partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e,              
secondo modalita' disciplinate dal Piano sanitario regionale, al                
processo di elaborazione e di approvazione dei piani attuativi locali           
ed esprime parere sui piani annuali di attivita';                               
b) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica                       
dell'attivita' delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito                     
territoriale di riferimento, anche formulando proprie valutazioni e             
proposte e trasmettendole al Direttore generale ed alla Regione. A              
tal fine viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad           
espletare i compiti e le funzioni di propria competenza;                        
c) esprime parere obbligatorio sul Piano programmatico delle Aziende            
sanitarie, di cui all'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e sui           
relativi aggiornamenti annuali;                                                 
d) esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di                      
previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio                    
d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini           
del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 8             
dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412;                               
e) promuove e coordina, ai sensi dell'art. 7, la stipula di intese              
tra i Comuni e le Aziende Unita' sanitarie locali per l'integrazione            
delle funzioni sociali e sanitarie, con particolare riferimento alle            
prestazioni socio-sanitarie ed alla integrazione sanitaria;                     
f) formula parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e            
Universita', attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e                   
Universita';                                                                    
g) partecipa alla valutazione della funzionalita' dei servizi e della           
loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando indicatori               
omogenei di attivita' e di risultato definiti dalla Regione ed                  
eventualmente integrati dalle Aziende.                                          
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie                 
locali, disciplina le modalita' di funzionamento delle Conferenze               
sanitarie territoriali e della rappresentanza di cui al comma 14                
dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale rappresentanza            
assume la denominazione ed il ruolo di esecutivo della Conferenza.              
4. L'esecutivo, oltre che dal Presidente della Provincia, o suo                 
delegato, e' composto da non piu' di cinque membri individuati dalla            
Conferenza al proprio interno, tenuto conto dell'articolazione                  
distrettuale della Azienda Unita' sanitaria locale, ed espleta, in              
nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite nella                  
deliberazione di cui al comma 3.                                                
5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle                
sedute dell'esecutivo e della Conferenza su invito del Presidente.".            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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