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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VIII
Protezione civile
Art. 178
Procedure per l'applicazione
della Legge n. 185 del 1992
1. I Comuni provvedono alla individuazione delle zone agrarie
interessate agli eventi calamitosi, ai sensi della lett. b) del comma
1 dell'art. 66 del DLgs n. 112 del 1998. Tale atto e' trasmesso,
entro trenta giorni dalla cessazione dell'evento, alla Provincia o
alla Comunita' Montana competenti per territorio ai fini
dell'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza ai
sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.
2. L'individuazione e' trasmessa, inoltre, alla Regione entro il
medesimo termine ai fini della dichiarazione d'esistenza di
eccezionale calamita' o avversita' atmosferica di cui alla Legge 14
febbraio 1992, n. 185.
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