REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO VIII                                                           
     Protezione civile                                                          
          Art. 177                                                              
Funzioni conferite agli Enti locali                                             
1. Le Province esercitano le funzioni di cui alla lett. b) del comma            
1 dell'art. 108 del DLgs n. 112 del 1998.                                       
2. Alle Province sono delegate le funzioni di spegnimento degli                 
incendi boschivi. Dette funzioni possono essere esercitate d'intesa             
fra la Provincia e la Comunita' Montana che ne faccia richiesta,                
previa verifica dell'idoneita' dell'ente richiedente allo svolgimento           
delle funzioni. La verifica e' svolta dalla Provincia sulla base di             
apposita direttiva della Giunta regionale. L'intesa definisce le                
specifiche funzioni esercitate dalla Comunita' Montana. Detta                   
funzione e' svolta dagli enti delegati coordinandosi con la Regione e           
con le competenti autorita' dello Stato, in particolare per quanto              
attiene alle funzioni statali di soccorso tecnico urgente e di uso              
dei mezzi aerei. Gli enti delegati possono avvalersi del Corpo                  
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato fino           
all'attuazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del DLgs n.              
112 del 1998, sulla base delle convenzioni stipulate con detti Corpi            
dalla Regione Emilia-Romagna.                                                   
3. I Comuni esercitano le funzioni di cui alla lett. c) del comma 1             
dell'art. 108 del DLgs n. 112 del 1998, nonche' adottano tutte le               
iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, sul piano                  
organizzativo, sociale ed economico.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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