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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VIII
Protezione civile
Art. 176
Funzioni della Regione
1. In materia di protezione civile la Regione:
a) esercita le funzioni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art.
108 del DLgs n. 112 del 1998;
b) partecipa alla definizione delle intese di cui all'art. 107 del
DLgs n. 112 del 1998;
c) formula gli indirizzi per lo svolgimento di periodiche
esercitazioni di protezione civile, di interesse regionale, in
collaborazione con gli Enti locali, con altre Amministrazioni
pubbliche e con gli enti privati interessati, nonche' con le
associazioni del volontariato di protezione civile;
d) concorre all'attuazione degli interventi urgenti relativi agli
eventi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 24
febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
e) dichiara, sentite anche le Province interessate, la situazione di
eccezionale calamita' o avversita' atmosferica.
2. Per l'adeguamento della disciplina delle funzioni regionali e
degli Enti locali al complesso dei principi previsti nel DLgs n. 112
del 1998, la Regione procede alla revisione della L.R. 19 aprile
1995, n. 45.
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