REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO VIII                                                           
     Protezione civile                                                          
          Art. 176                                                              
Funzioni della Regione                                                          
1. In materia di protezione civile la Regione:                                  
a) esercita le funzioni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art.              
108 del DLgs n. 112 del 1998;                                                   
b) partecipa alla definizione delle intese di cui all'art. 107 del              
DLgs n. 112 del 1998;                                                           
c) formula gli indirizzi per lo svolgimento di periodiche                       
esercitazioni di protezione civile, di interesse regionale, in                  
collaborazione con gli Enti locali, con altre Amministrazioni                   
pubbliche e con gli enti privati interessati, nonche' con le                    
associazioni del volontariato di protezione civile;                             
d) concorre all'attuazione degli interventi urgenti relativi agli               
eventi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 24              
febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei                
vigili del fuoco;                                                               
e) dichiara, sentite anche le Province interessate, la situazione di            
eccezionale calamita' o avversita' atmosferica.                                 
2. Per l'adeguamento della disciplina delle funzioni regionali e                
degli Enti locali al complesso dei principi previsti nel DLgs n. 112            
del 1998, la Regione procede alla revisione della L.R. 19 aprile                
1995, n. 45.                                                                    

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