TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VII
Trasporti
Sezione I
Conferimento di funzioni
Art. 175
Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada
1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi
d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti
dall'art. 34 del DLgs 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della
strada) tra gli enti proprietari delle strade sulla base dei criteri
stabiliti dalla Giunta regionale.
2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al
transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse
stabilite dall'art. 62 del Nuovo codice della strada e' versata alla
Provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia
proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine
di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme
percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri
stabiliti dalla Giunta regionale sentite le Province.