REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
         CAPO VII                                                               
  Trasporti                                                                     
Sezione I                                                                       
Conferimento di funzioni                                                        
          Art. 175                                                              
Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada                          
1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi             
d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti                
dall'art. 34 del DLgs 30 aprile 1992,  n.285 (Nuovo codice della                
strada) tra gli enti proprietari delle strade sulla base dei criteri            
stabiliti dalla Giunta regionale.                                               
2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al              
transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse             
stabilite dall'art. 62 del Nuovo codice della strada e' versata alla            
Provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia           
proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine            
di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme                    
percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri                
stabiliti dalla Giunta regionale sentite le Province.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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