REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
         CAPO VII                                                               
  Trasporti                                                                     
Sezione I                                                                       
Conferimento di funzioni                                                        
          Art. 174                                                              
Catasto ed elenco delle strade percorribili                                     
1. Le Province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla               
redazione e all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade                  
regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio                  
territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio            
delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi costitutivi del               
catasto individuati con atto del dirigente regionale competente.                
2. Ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico                        
aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade                      
percorribili con riferimento alla viabilita' regionale, provinciale e           
comunale del proprio territorio; a tal fine i Comuni trasmettono alle           
Province le informazioni relative alla propria viabilita'.                      
3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel                
Bollettino Ufficiale regionale dell'elenco delle strade percorribili            
costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle Province; a tal             
fine le Province comunicano alla Regione le modifiche intervenute               
sulla viabilita' compresa nel proprio territorio.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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