REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
         CAPO VII                                                               
  Trasporti                                                                     
Sezione I                                                                       
Conferimento di funzioni                                                        
          Art. 172                                                              
Delega delle funzioni e autorizzazioni                                          
(modificato comma 3 da art. 3,                                                  
L.R. 4 maggio 2001, n. 12)                                                      
1. Le Province sono delegate all'esercizio delle funzioni                       
amministrative di competenza regionale per il rilascio delle                    
autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al            
comma 8 dell'art. 104 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285, di seguito               
denominato Nuovo codice della strada.                                           
2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione               
sull'intero territorio regionale con riferimento all'elenco delle               
strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 174, ovvero               
previo nulla osta dell'ente proprietario per le strade non contenute            
in tale elenco.                                                                 
3. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la             
ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal               
territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata.                       
4. L'autorizzazione e' unica; ha valore per l'intero percorso o area            
in essa indicati ed e' rilasciata nel rispetto della vigente                    
normativa.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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