REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
         CAPO VII                                                               
  Trasporti                                                                     
Sezione I                                                                       
Conferimento di funzioni                                                        
          Art. 170                                                              
Conferimento di funzioni alle Province                                          
1. Sono delegate alle Province competenti per territorio le funzioni            
relative a:                                                                     
a) approvazione del Piano regolatore relativo ai porti della                    
categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'art. 5 della            
Legge 28 gennaio 1994, n. 84;                                                   
b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande                     
infrastrutturazione nei porti di cui alla lett. f) del comma 1                  
dell'art. 169;                                                                  
c) costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse             
regionale e locale.                                                             
2. Sono attribuite alle Province competenti per territorio le                   
funzioni in materia di:                                                         
a) estimo navale, di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 105 del            
DLgs n. 112 del 1998;                                                           
b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.                              
3. Sono delegate alle Province competenti per territorio tutte le               
funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla                  
Regione dal DLgs n. 112 del 1998 e non espressamente attribuite dalle           
norme del presente Capo.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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