TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VII
Trasporti
Sezione I
Conferimento di funzioni
Art. 169
Funzioni regionali
1. La Regione esercita le funzioni amministrative conferite dall'art.
105 del DLgs n. 112 del 1998 relative a:
a) disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua
classificati navigabili;
b) gestione del sistema idroviario padano-veneto;
c) rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione
interna;
d) intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario
padano-veneto, ai sensi della lett. ff) del comma 1 dell'art. 104 del
DLgs n. 112 del 1998;
e) polizia e navigazione nelle vie navigabili;
f) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate
dalle Province competenti per territorio, degli interventi di
costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e
di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui
alla classificazione prevista all'art. 4 della Legge 28 gennaio 1994,
n. 84;
g) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;
h) programmazione degli interporti e delle intermodalita' di rilievo
regionale;
i) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle
intermodalita' di rilievo nazionale e internazionale.
2. Le funzioni di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 sono svolte
dall'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI), istituita
con la L.R. 14 gennaio 1989, n. 1.
3. Per le funzioni di cui alle lettere a), c), d) e, limitatamente
alle modalita' di trasporto per vie d'acqua interne, per le funzioni
di cui alle lettere f) e h) del comma 1, l'ARNI svolge attivita' di
istruttoria e di proposta verso la Regione.
4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono svolte in maniera
coordinata con quelle previste dall'art. 140.