REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
         CAPO VII                                                               
  Trasporti                                                                     
Sezione I                                                                       
Conferimento di funzioni                                                        
          Art. 169                                                              
Funzioni regionali                                                              
1. La Regione esercita le funzioni amministrative conferite dall'art.           
105 del DLgs n. 112 del 1998 relative a:                                        
a) disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua                       
classificati navigabili;                                                        
b) gestione del sistema idroviario padano-veneto;                               
c) rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione                
interna;                                                                        
d) intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario              
padano-veneto, ai sensi della lett. ff) del comma 1 dell'art. 104 del           
DLgs n. 112 del 1998;                                                           
e) polizia e navigazione nelle vie navigabili;                                  
f) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate            
dalle Province competenti per territorio, degli interventi di                   
costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e            
di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui              
alla classificazione prevista all'art. 4 della Legge 28 gennaio 1994,           
n. 84;                                                                          
g) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;              
h) programmazione degli interporti e delle intermodalita' di rilievo            
regionale;                                                                      
i) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle           
intermodalita' di rilievo nazionale e internazionale.                           
2. Le funzioni di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 sono svolte             
dall'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI), istituita             
con la L.R. 14 gennaio 1989, n. 1.                                              
3. Per le funzioni di cui alle lettere a), c), d) e, limitatamente              
alle modalita' di trasporto per vie d'acqua interne, per le funzioni            
di cui alle lettere f) e h) del comma 1, l'ARNI svolge attivita' di             
istruttoria e di proposta verso la Regione.                                     
4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono svolte in maniera                     
coordinata con quelle previste dall'art. 140.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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