REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
           CAPO VI                                                              
         Viabilita'                                                             
          Art. 167 bis (Nota 1)                                                 
Contributi per le opere stradali                                                
(articolo aggiunto da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)                        
1. La Regione e' autorizzata ad assegnare alle Province fondi per               
interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di            
proprieta' comunale.                                                            
2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle              
Province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai Comuni                     
proprietari delle strade.                                                       
3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresi' assegnati ed               
erogati dalle Province alle Comunita' montane e alle forme                      
associative dei Comuni alle quali siano state conferite le funzioni             
in materia di manutenzione delle strade.                                        
4. Le Province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione                  
l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere                    
realizzate.                                                                     
NOTE ALL'ART. 167 bis                                                           
1) L'articolo 167 bis risulta aggiunto in quanto l'art. 2 della L.R.            
4 maggio 2001, n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilita'".               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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