REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
           CAPO VI                                                              
         Viabilita'                                                             
          Art. 167 (Nota 1) (Nota 2)                                            
Fondo unico Regione-Province                                                    
(sostituito da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)                               
1. La Regione istituisce un fondo unico per la viabilita' di                    
interesse regionale, nell'ambito del quale vengono stanziate,                   
distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di                   
bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonche' le            
risorse aggiuntive proprie della Regione.                                       
2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale              
relativi a:                                                                     
a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande                          
infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con           
lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete            
viaria di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di             
intervento di cui all'art. 164 bis;                                             
b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata            
con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle Province;               
c) opere sul demanio provinciale di interesse regionale resesi                  
necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;                        
d) studi di fattibilita', studi ambientali, progettazioni, analisi              
preventive e indagini funzionali alla progettazione;                            
e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attivita' di                 
monitoraggio sull'incidentalita' e sulle condizioni di utilizzazione            
delle strade;                                                                   
f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di                    
rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico.                      
3. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b)             
sono assegnate ed erogate alle Province secondo le modalita' e le               
procedure definite dalla Giunta regionale.                                      
4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per           
gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate ad eventi                
eccezionali e/o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta           
regionale alla Provincia interessata.                                           
5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed           
f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di                 
apposite convenzioni con le Province.                                           
NOTE ALL'ART. 167                                                               
1) L'articolo 167 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4            
maggio 2001, n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilita'".                 
2) Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della L.R. 4 maggio                
2001, n. 12: "Le disposizioni di cui all'art. 167 della L.R. 21                 
aprile 1999, n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla           
presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti di                      
concessione ed erogazione dei contributi per opere stradali ivi                 
previsti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della             
presente legge".                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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