REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
           CAPO VI                                                              
         Viabilita'                                                             
          Art. 165 (Nota 1)                                                     
Accordi interregionali e interprovinciali                                       
(sostituito da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)                               
1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali           
ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove                
accordi con le altre Regioni, conformemente a quanto disposto dal               
comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del DLgs n. 112 del             
1998. A tali accordi partecipano anche le Province territorialmente             
interessate.                                                                    
2. Analoghi accordi sono altresi' promossi dalla Regione al fine di             
assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle strade di                   
interesse interregionale, nonche' per la progettazione, costruzione e           
manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.                    
3. Per il coordinamento degli interventi su strade di interesse                 
regionale che riguardino piu' province, la Regione promuove specifici           
accordi con le Province territorialmente interessate aventi ad                  
oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalita'             
progettuali ed i rispettivi obblighi.                                           
NOTE ALL'ART. 165                                                               
1) L'articolo 165 risulta sostituito in quanto l'art. 2 della L.R. 4            
maggio 2001, n. 12 ha sostituito l'intero Capo VI "Viabilita'".                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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