REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
           CAPO VI                                                              
         Viabilita'                                                             
          Art. 164 bis (Nota 1)                                                 
Programma triennale di intervento sulla rete viaria                             
(articolo aggiunto da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)                        
1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria e' lo                 
strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:                  
a) le modalita' ed i criteri di riparto dei finanziamenti, nonche' le           
percentuali degli stessi da destinare agli interventi di cui all'art.           
167, comma 2, ivi compresa una quota adeguata per le opere di                   
manutenzione straordinaria;                                                     
b) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo                 
sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete viaria di                   
interesse regionale, nonche' le priorita' di realizzazione;                     
c) l'individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.                 
2. La Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili e degli            
obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati             
dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti, nonche' delle esigenze             
indicate dalle Province, predispone il programma, sentita la                    
Conferenza Regione-Autonomie locali.                                            
3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove necessario, lo            
aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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