REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
          CAPO V                                                                
     Opere pubbliche                                                            
          Art. 159                                                              
Monitoraggio e assistenza                                                       
in materia di opere e lavori pubblici e di servizi                              
1. La Regione persegue l'obiettivo di migliorare la qualita' e la               
trasparenza dell'azione amministrativa in materia di opere e lavori             
pubblici e di servizi e, a tal fine, svolge attivita' di:                       
a) monitoraggio sulle procedure di affidamento e di esecuzione delle            
opere e dei lavori pubblici e di affidamento di prestazione di                  
servizi realizzati nel territorio regionale, finalizzate anche alla             
diffusione in via telematica delle informazioni la cui pubblicazione            
e' obbligatoria ai sensi delle disposizioni vigenti nonche' alla                
creazione e gestione di una apposita banca dati cui potranno accedere           
tutti i soggetti appaltanti aventi sede nella regione;                          
b) assistenza a favore degli Enti locali che lo richiedano per                  
l'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza in                 
materia di opere e lavori pubblici e di servizi, ivi comprese quelle            
connesse all'espletamento delle procedure di gara.                              
2. La Regione svolge le attivita' di cui al comma 1 anche attraverso            
l'affidamento delle stesse a soggetti pubblici e privati, mediante la           
stipula di apposite convenzioni.                                                
3. In conformita' ai principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della               
Legge n. 59 del 1997 ed a quanto disposto dall'art. 3 del DLgs n. 112           
del 1998, la Regione provvede al riordino delle funzioni                        
amministrative ad essa spettanti in materia di opere e lavori                   
pubblici e di servizi, al fine di assicurarne l'efficiente ed                   
efficace esercizio.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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