REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
          CAPO V                                                                
     Opere pubbliche                                                            
          Art. 158                                                              
Realizzazione di opere pubbliche                                                
1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali o provinciali           
individuate dagli strumenti di programmazione e pianificazione                  
territoriale regionali o provinciali e che comportino variazione                
degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della           
competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione             
di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8                 
giugno 1990, n. 142, come specificato dall'art. 14 della L.R. 30                
gennaio 1995, n. 6, purche' sia intervenuta la valutazione di impatto           
ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti. L'approvazione           
dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di              
pubblica utilita', indifferibilita' e d'urgenza delle medesime opere;           
tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno               
avuto inizio entro tre anni.                                                    
2. L'amministrazione competente alla realizzazione dell'opera e'                
tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico             
studio sugli effetti urbanistico territoriali e ambientali dell'opera           
e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio                 
comunale nonche' gli elaborati relativi alla variante agli strumenti            
urbanistici.                                                                    
3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime fra tutte le                    
amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato           
dagli organi consiliari, l'amministrazione procedente puo' richiedere           
una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio                 
regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni.              
Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti             
urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica                    
utilita', indifferibilita' e d'urgenza delle opere.                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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