TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO V
Opere pubbliche
Art. 157
Funzioni amministrative
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione in materia di
opere e lavori pubblici nel rispetto delle competenze conferite agli
Enti locali e di quelle attribuite ad altri enti dalle vigenti
disposizioni statali.
2. L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge
ricomprende, ove non sia diversamente disposto, anche la
realizzazione delle opere e dei lavori strumentali e connessi.
3. Fatte salve, in particolare, le allocazioni di funzioni
disciplinate ai Capi IV, VI e VII del presente Titolo VI, le altre
funzioni di cui al comma 2 dell'art. 94 del DLgs n. 112 del 1998 sono
delegate:
a) ai Comuni capoluogo di provincia, nonche' ai Comuni con
popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, nella cui
circoscrizione territoriale debbano eseguirsi i lavori;
b) alle Province, per i lavori da realizzarsi nel territorio dei
restanti Comuni.
4. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione
straordinaria delle opere di cui al comma 1 dell'art. 94 del DLgs n.
112 del 1998 sono subdelegate ai Comuni e alle Province secondo il
criterio di cui al comma 3, qualora non siano diversamente conferite
ai sensi della presente legge.
5. Gli Enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni di loro
spettanza ricercando l'attivazione di strumenti e procedure di
raccordo e concertazione, ivi compresa la costituzione di uffici
comuni e di apposite strutture, anche societarie, deputate alla
gestione unitaria dei compiti tecnici ed amministrativi.