REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
          CAPO V                                                                
     Opere pubbliche                                                            
          Art. 157                                                              
Funzioni amministrative                                                         
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione in materia di              
opere e lavori pubblici nel rispetto delle competenze conferite agli            
Enti locali e di quelle attribuite ad altri enti dalle vigenti                  
disposizioni statali.                                                           
2. L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge                     
ricomprende, ove non sia diversamente disposto, anche la                        
realizzazione delle opere e dei lavori strumentali e connessi.                  
3. Fatte salve, in particolare, le allocazioni di funzioni                      
disciplinate ai Capi IV, VI e VII del presente Titolo VI, le altre              
funzioni di cui al comma 2 dell'art. 94 del DLgs n. 112 del 1998 sono           
delegate:                                                                       
a) ai Comuni capoluogo di provincia, nonche' ai Comuni con                      
popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, nella cui                       
circoscrizione territoriale debbano eseguirsi i lavori;                         
b) alle Province, per i lavori da realizzarsi nel territorio dei                
restanti Comuni.                                                                
4. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione           
straordinaria delle opere di cui al comma 1 dell'art. 94 del DLgs n.            
112 del 1998 sono subdelegate ai Comuni e alle Province secondo il              
criterio di cui al comma 3, qualora non siano diversamente conferite            
ai sensi della presente legge.                                                  
5. Gli Enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni di loro              
spettanza ricercando l'attivazione di strumenti e procedure di                  
raccordo e concertazione, ivi compresa la costituzione di uffici                
comuni e di apposite strutture, anche societarie, deputate alla                 
gestione unitaria dei compiti tecnici ed amministrativi.                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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