REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
           CAPO IV                                                              
   Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                  
Sezione I                                                                       
Funzioni in materia di risorse idriche,                                         
difesa del suolo e miniere                                                      
          Art. 156                                                              
Decorrenza dell'esercizio delle funzioni                                        
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, per le            
concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, come                      
individuate dall'art. 6 del TU n. 1775 del 1933 (RD 11 dicembre 1933,           
n. 1775), a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.              
2. Per le concessioni relative alle grandi derivazioni le                       
disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a decorrere              
dalla data indicata nei decreti previsti dall'art. 7 della Legge n.             
59 del 1997 e dall'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998.                             
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le                
modalita' operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla           
presente sezione.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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