REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
           CAPO IV                                                              
   Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                  
Sezione I                                                                       
Funzioni in materia di risorse idriche,                                         
difesa del suolo e miniere                                                      
          Art. 155                                                              
Vigilanza e sanzioni amministrative                                             
1. Le attivita' connesse con l'accertamento e la contestazione delle            
violazioni in materia di polizia delle acque nonche' la                         
determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni                         
amministrative pecuniarie sono disciplinate dalla L.R. 28 aprile                
1984, n. 21.                                                                    
2. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di             
cui all'art. 219 del TU n. 1775 del 1933 (RD 11 dicembre 1933, n.               
1775), nonche' le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni                 
stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di                     
attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee            
sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento            
di una somma da Lire 200.000 a Lire 2.000.000. Rimane ferma la                  
facolta' della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal             
diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui            
all'art. 55 del TU n. 1775 del 1933.                                            
3. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che               
pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle             
acque sotterranee, puo' disporre la riduzione in pristino, fissando i           
modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza             
del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con               
recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalita'            
e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla                 
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.                             

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina