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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I
Funzioni in materia di risorse idriche,
difesa del suolo e miniere
Art. 154
Depositi cauzionali
1. Prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione
dovra' effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di
cui al comma 2 dell'art. 11 del TU n. 1775 del 1933 (RD 11 dicembre
1933, n. 1775), nella misura di una annualita' del canone previsto, e
comunque di importo non inferiore a Lire 100.000.
2. Il deposito puo' essere costituito in uno dei modi previsti dalla
Legge 10 giugno 1982, n. 348 e viene restituito alla scadenza della
concessione.
3. La Regione, oltre che per accertata morosita', potra' incamerare
il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU
n. 1775 del 1933.
4. Il richiedente l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori
di costruzione delle opere o di variante alle stesse, ai sensi degli
articoli 13 e 50 del TU n. 1775 del 1933, dovra' costituire a favore
della Regione un deposito cauzionale, nelle forme indicate al comma
2, di misura pari al 10% dell'importo dei lavori da eseguire. Tale
deposito verra' restituito successivamente al rilascio della
concessione, dopo che gli uffici tecnici competenti avranno accertato
che le opere sono state eseguite nel rispetto delle condizioni e
prescrizioni stabilite nell'atto di concessione.
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