REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
           CAPO IV                                                              
   Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                  
Sezione I                                                                       
Funzioni in materia di risorse idriche,                                         
difesa del suolo e miniere                                                      
          Art. 154                                                              
Depositi cauzionali                                                             
1. Prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione            
dovra' effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di            
cui al comma 2 dell'art. 11 del TU n. 1775 del 1933 (RD 11 dicembre             
1933, n. 1775), nella misura di una annualita' del canone previsto, e           
comunque di importo non inferiore a Lire 100.000.                               
2. Il deposito puo' essere costituito in uno dei modi previsti dalla            
Legge 10 giugno 1982, n. 348 e viene restituito alla scadenza della             
concessione.                                                                    
3. La Regione, oltre che per accertata morosita', potra' incamerare             
il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU             
n. 1775 del 1933.                                                               
4. Il richiedente l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori            
di costruzione delle opere o di variante alle stesse, ai sensi degli            
articoli 13 e 50 del TU n. 1775 del 1933, dovra' costituire a favore            
della Regione un deposito cauzionale, nelle forme indicate al comma             
2, di misura pari al 10% dell'importo dei lavori da eseguire. Tale              
deposito verra' restituito successivamente al rilascio della                    
concessione, dopo che gli uffici tecnici competenti avranno accertato           
che le opere sono state eseguite nel rispetto delle condizioni e                
prescrizioni stabilite nell'atto di concessione.                                

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina