REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
           CAPO IV                                                              
   Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                  
Sezione I                                                                       
Funzioni in materia di risorse idriche,                                         
difesa del suolo e miniere                                                      
          Art. 150                                                              
Vincolo idrogeologico                                                           
(sostituito comma 6 e modificato comma 7 da art. 6, L.R. 24 marzo               
2000, n. 22)                                                                    
1. Il piano di bacino provvede al riordino del vincolo idrogeologico,           
in relazione alla natura fisica e morfologica dei terreni sia                   
individuando le zone da sottoporre a vincolo idrogeologico, ai sensi            
dell'art. 1 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero le aree in cui i           
terreni, per effetto di utilizzazioni non idonee, possono, con danno            
pubblico, perdere stabilita' o turbare il regime delle acque, sia               
verificando la sussistenza delle predette condizioni per le zone                
assoggettate a tale vincolo in base alla previgente normativa.                  
2. Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggette                  
all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del RD n.               
3267 del 1923 gli interventi di trasformazione urbanistica ed                   
edilizia del territorio, nonche' gli interventi di trasformazione               
degli ecosistemi vegetali, che comportino movimenti di terreno o                
modifichino il regime delle acque.                                              
3. La domanda di autorizzazione ed i relativi elaborati tecnici sono            
presentati all'ente delegato che si esprime entro sessanta giorni               
dalla richiesta di autorizzazione, anche dettando particolari                   
prescrizioni per la realizzazione dell'intervento.                              
4. L'ente delegato puo' chiedere, per una sola volta, chiarimenti od            
elementi integrativi. In tal caso il termine di cui al comma 3 rimane           
sospeso e riprende a decorrere, per il tempo residuo, dal momento               
della ricezione degli atti richiesti.                                           
5. L'autorizzazione di cui al comma 2 non e' richiesta nelle zone               
soggette a vincolo idrogeologico ricomprese nei perimetri                       
urbanizzati, di cui al numero 3) del comma 2 dell'art. 13 della L.R.            
7 dicembre 1978, n. 47, per i Comuni il cui piano regolatore generale           
(PRG) e' approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge. A             
tal fine il PRG deve individuare, previa apposita verifica geologica,           
per queste aree, le tipologie di edificazione consentita, le                    
modalita' di intervento, nonche' le opere necessarie per impedire che           
i terreni interessati possano perdere la loro stabilita', che venga             
turbato il regime delle acque e che siano causati danni ai terreni              
circostanti.                                                                    
6. Il Comune puo' adeguare il PRG vigente alle previsioni di cui al             
comma 5 attraverso apposita variante, adottata ai sensi dei commi 4 e           
5 dell'art. 15 (Nota 1) della L.R. n. 47 del 1978.                              
7. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le opere di modesta           
entita', che comportano limitati movimenti di terreno, individuati              
dalla direttiva di cui al comma 9, sono soggette alla presentazione             
all'ente delegato competente per territorio di una comunicazione di             
inizio di attivita', corredata di relazione tecnico-illustrativa. La            
direttiva di cui al comma 9 individua altresi' nell'ambito delle                
opere di modesta entita' quelle che possono essere iniziate senza               
previa comunicazione agli enti delegati.                                        
8. L'ente delegato competente, entro trenta giorni dal ricevimento              
della comunicazione a pena di decadenza, puo' prescrivere particolari           
modalita' di esecuzione dei lavori ovvero vietarne la realizzazione             
al fine di evitare i danni previsti dall'art. 1 del RD n. 3267 del              
1923. Qualora l'ente delegato non si esprima nei predetti termini, i            
lavori potranno essere senz'altro iniziati.                                     
9. La Giunta regionale, con apposita direttiva, da emanarsi entro sei           
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, specifica le norme            
tecniche ed i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del            
vincolo idrogeologico, con particolare riguardo alla individuazione             
delle categorie di opere di cui ai commi 2 e 7.                                 
NOTE ALL'ART. 150                                                               
1) L'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978 risulta ora abrogato dall'art.           
52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20; per la disciplina transitoria si            
vedano gli articoli 41 e 42 della stessa L.R. 20/00.                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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