TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I
Funzioni in materia di risorse idriche,
difesa del suolo e miniere
Art. 149
Deleghe ai Comuni
1. Sono delegati ai Comuni:
a) le funzioni previste dall'art. 11 della Legge 1 novembre 1965, n.
1179, in materia di edilizia abitativa agevolata, ai fini del
rilascio degli attestati riguardanti i requisiti soggettivi e tecnici
per la concessione dei mutui agevolati o di altri benefici;
b) le funzioni previste dall'art. 4 della Legge 5 agosto 1978, n.
457, ovvero da altre disposizioni vigenti in materia di edilizia
residenziale pubblica, compreso il rilascio degli atti di
certificazione relativi ai requisiti soggettivi dei soggetti
beneficiari; (Nota 1)
c) i provvedimenti relativi alla denuncia di opere in conglomerato
cementizio, armato, normale o precompresso ed a struttura metallica
di cui alla Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
d) l'autorizzazione e il deposito dei progetti per gli interventi
edilizi in zona sismica, secondo le vigenti normative statali e
regionali. Per lo svolgimento dei controlli, sistematici o a
campione, i Comuni si avvalgono delle strutture tecniche regionali.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 148, le
funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al RD 30 dicembre
1923, n. 3267, gia' delegate alle Province a norma della lett. e) del
comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6, sono delegate
ai Comuni che le esercitano nel rispetto della direttiva di cui al
comma 9 dell'art. 150. Per i Comuni di minore dimensione demografica,
le attivita' preparatorie e istruttorie sono svolte, per gli ambiti
territoriali di rispettiva competenza, dalle forme associative di cui
all'art. 23. Sino alla costituzione delle forme associative di cui
all'art. 23, le funzioni di cui al presente comma continuano ad
essere esercitate dalle Province.
NOTE ALL'ART. 149
1) Si riporta di seguito l'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 8:
"Art. 2 - Interpretazione autentica della lettera b) del comma 1
dell'art. 149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 1. La lettera b) del
comma 1 dell'art. 149 della L.R. n.3 del 1999, si interpreta nel
senso che sono delegate ai Comuni le funzioni in merito alla verifica
dei requisiti soggettivi dei beneficiari di interventi di edilizia
residenziale pubblica ed al rilascio dei relativi atti di
certificazione, previste dalla lettera m) dell'art. 4 della Legge 5
agosto 1978, n. 457.".