REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
           CAPO IV                                                              
   Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                  
Sezione I                                                                       
Funzioni in materia di risorse idriche,                                         
difesa del suolo e miniere                                                      
          Art. 149                                                              
Deleghe ai Comuni                                                               
1. Sono delegati ai Comuni:                                                     
a) le funzioni previste dall'art. 11 della Legge 1 novembre 1965, n.            
1179, in materia di edilizia abitativa agevolata, ai fini del                   
rilascio degli attestati riguardanti i requisiti soggettivi e tecnici           
per la concessione dei mutui agevolati o di altri benefici;                     
b) le funzioni previste dall'art. 4 della Legge 5 agosto 1978, n.               
457, ovvero da altre disposizioni vigenti in materia di edilizia                
residenziale pubblica, compreso il rilascio degli atti di                       
certificazione relativi ai requisiti soggettivi dei soggetti                    
beneficiari; (Nota 1)                                                           
c) i provvedimenti relativi alla denuncia di opere in conglomerato              
cementizio, armato, normale o precompresso ed a struttura metallica             
di cui alla Legge 5 novembre 1971, n. 1086;                                     
d) l'autorizzazione e il deposito dei progetti per gli interventi               
edilizi in zona sismica, secondo le vigenti normative statali e                 
regionali. Per lo svolgimento dei controlli, sistematici o a                    
campione, i Comuni si avvalgono delle strutture tecniche regionali.             
2. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 148, le                  
funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al RD 30 dicembre             
1923, n. 3267, gia' delegate alle Province a norma della lett. e) del           
comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6, sono delegate           
ai Comuni che le esercitano nel rispetto della direttiva di cui al              
comma 9 dell'art. 150. Per i Comuni di minore dimensione demografica,           
le attivita' preparatorie e istruttorie sono svolte, per gli ambiti             
territoriali di rispettiva competenza, dalle forme associative di cui           
all'art. 23. Sino alla costituzione delle forme associative di cui              
all'art. 23, le funzioni di cui al presente comma continuano ad                 
essere esercitate dalle Province.                                               
NOTE ALL'ART. 149                                                               
1) Si riporta di seguito l'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 8:            
"Art. 2 - Interpretazione autentica della lettera b) del comma 1                
dell'art. 149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 1. La lettera b) del              
comma 1 dell'art. 149 della L.R.  n.3 del 1999, si interpreta nel               
senso che sono delegate ai Comuni le funzioni in merito alla verifica           
dei requisiti soggettivi dei beneficiari di interventi di edilizia              
residenziale pubblica ed al rilascio dei relativi atti di                       
certificazione, previste dalla lettera m) dell'art. 4 della Legge 5             
agosto 1978, n. 457.".                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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