REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
           CAPO IV                                                              
   Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                  
Sezione I                                                                       
Funzioni in materia di risorse idriche,                                         
difesa del suolo e miniere                                                      
          Art. 148                                                              
Deleghe a Province e Comunita' Montane                                          
1. Alle Comunita' Montane, alle Unioni di Comuni per gli ambiti                 
territoriali di rispettiva competenza e alle Province per il restante           
territorio, sono delegate, a completamento delle deleghe di cui                 
all'art. 16 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, le funzioni                     
amministrative di cui al RD 18 giugno 1931, n. 973 concernente la               
tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la                     
produzione del tannino dal legno di castagno.                                   
2. Alle Comunita' Montane, alle Unioni di Comuni per gli ambiti                 
territoriali di rispettiva competenza e alle Province per il restante           
territorio, e' altresi' delegato il rilascio del parere per                     
l'abbattimento delle alberature stradali.                                       
3. Alle Comunita' Montane per i territori di rispettiva competenza              
sono delegate le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al           
RD 30 dicembre 1923, n. 3267, gia' delegate alle Province a norma               
della lett. e) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984,            
n. 6. Dette funzioni sono esercitate nel rispetto della direttiva di            
cui al comma 9 dell'art. 150.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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