REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
           CAPO IV                                                              
   Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                  
Sezione I                                                                       
Funzioni in materia di risorse idriche,                                         
difesa del suolo e miniere                                                      
          Art. 147                                                              
Deleghe di funzioni alle Province                                               
(aggiunta lett. a bis) al comma 1 da art. 5,   L.R. 24 marzo 2000, n.           
22)                                                                             
1. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni, compiti ed                 
attivita' amministrative:                                                       
a) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e                  
termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso                    
l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della                   
medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale             
per la loro determinazione;                                                     
a bis) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque di sorgente             
di cui al DLgs 4 agosto 1999, n. 339, ivi compreso l'introito dei               
diritti proporzionali di cui all'art. 16 della L.R. 17 agosto 1988,             
n. 32, ferma restando la competenza della Giunta regionale per la               
loro determinazione;                                                            
b) attivita' di vigilanza in materia di polizia mineraria di cui ai             
commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17;                   
c) accertamenti, attestazioni ed altri incombenti relativi agli                 
impianti di trattamento, trasformazione e commercializzazione di                
prodotti agricoli, ai fini del relativo finanziamento comunitario,              
statale e regionale a norma dei Regolamenti CEE 355/77, 3164/82,                
1932/84, nonche' dell'art. 4 della Legge 8 novembre 1986, n. 752.               
2. Sono altresi' attribuite alle Province le funzioni ed i compiti              
amministrativi concernenti la partecipazione alle seguenti                      
commissioni, gia' esercitati dal Genio civile o dal Servizio                    
provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali:                      
a) commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli            
medi, delle indennita' di esproprio e del valore delle costruzioni              
abusive, di cui all'art. 14 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10;                 
b) commissione tecnica dell'Istituto autonomo case popolari, di cui             
agli articoli 62 e 63 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;                      
c) commissione provinciale per l'indicazione dei valori fondiari                
medi, di cui all'art. 4 della Legge 26 maggio 1965, n. 590;                     
d) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico                  
spettacolo, a norma dell'art. 141 del Regolamento di pubblica                   
sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;                                                
e) commissione provinciale di controllo delle materie esplodenti a              
norma dell'art. 89 del Regolamento di pubblica sicurezza n. 635 del             
1940;                                                                           
f) commissione tecnica permanente per i gas tossici, a norma                    
dell'art. 24 del RD 9 gennaio 1927, n. 147.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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