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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I
Funzioni in materia di risorse idriche,
difesa del suolo e miniere
Art. 146
Miniere
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 84 e 85, le funzioni
delegate alla Regione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 34 del DLgs
n. 112 del 1998, sono sub-delegate alle Province ed ai Comuni.
2. Alle Province compete:
a) il rilascio dei permessi di ricerca;
b) la zonizzazione delle aree suscettibili di sfruttamento minerario
attraverso il piano infraregionale delle attivita' estrattive, fatta
salva l'individuazione delle aree di cui alla Legge 6 ottobre 1982,
n. 752;
c) le funzioni di polizia mineraria relative alle miniere, di cui al
comma 2 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998.
3. Ai Comuni compete il rilascio della concessione di coltivazione.
4. Alla Regione compete la determinazione delle tariffe e dei canoni
di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998, nonche'
la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari di cui al comma
3 della citata norma.
5. Le tariffe e i canoni di concessione di coltivazione sono
introitati dal Comune e sono devoluti nella misura del venti per
cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del
cinque per cento alla Regione.
6. Al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 18 luglio 1991, n.17, recante
"Disciplina delle attivita' estrattive", la parola "quindici" e'
sostituita con la parola "venti".
7. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di
permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione alla
Provincia, la quale provvede a trasmetterli alla Regione per gli
adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998.
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