REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
           CAPO IV                                                              
   Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                  
Sezione I                                                                       
Funzioni in materia di risorse idriche,                                         
difesa del suolo e miniere                                                      
          Art. 146                                                              
Miniere                                                                         
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 84 e 85, le funzioni               
delegate alla Regione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 34 del DLgs            
n. 112 del 1998, sono sub-delegate alle Province ed ai Comuni.                  
2. Alle Province compete:                                                       
a) il rilascio dei permessi di ricerca;                                         
b) la zonizzazione delle aree suscettibili di sfruttamento minerario            
attraverso il piano infraregionale delle attivita' estrattive, fatta            
salva l'individuazione delle aree di cui alla Legge 6 ottobre 1982,             
n. 752;                                                                         
c) le funzioni di polizia mineraria relative alle miniere, di cui al            
comma 2 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998.                                  
3. Ai Comuni compete il rilascio della concessione di coltivazione.             
4. Alla Regione compete la determinazione delle tariffe e dei canoni            
di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998, nonche'            
la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari di cui al comma           
3 della citata norma.                                                           
5. Le tariffe e i canoni di concessione di coltivazione sono                    
introitati dal Comune e sono devoluti nella misura del venti per                
cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del             
cinque per cento alla Regione.                                                  
6. Al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 18 luglio 1991,  n.17, recante            
"Disciplina delle attivita' estrattive", la parola "quindici" e'                
sostituita con la parola "venti".                                               
7. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di               
permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione alla              
Provincia, la quale provvede a trasmetterli alla Regione per gli                
adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998.            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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