TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I
Funzioni in materia di risorse idriche,
difesa del suolo e miniere
Art. 142 (Nota 1)
Delegificazione di procedure
concernenti le risorse idriche
(aggiunto comma 5 da art. 4, L.R. 24 marzo 2000, n. 22 e modificato
comma 3 da art. 1, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)
1. La Regione con apposito regolamento disciplina il procedimento di
concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo
idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e
sorgenti sulla base dei criteri e principi di cui al comma 5
dell'art. 20 della Legge n. 59 del 1997.
2. Le licenze di attingimento previste all'art. 56 del RD 11 dicembre
1933, n. 1775, accordate per l'anno 1998, ivi comprese quelle gia'
accordate per cinque volte, sono prorogate, qualora permanga la
necessita' dell'utilizzo della risorsa idrica, sino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e comunque non
oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal
fine gli utenti sono tenuti a presentare apposita istanza e a versare
il canone per l'uso esercitato.
3. Il procedimento istruttorio delle domande di concessione di
derivazione di acqua pubblica, presentate prima dell'entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1 e per le quali non sia stata
ancora richiesta l'espressione del parere al Ministero delle finanze
alla data di entrata in vigore della presente legge, e' sospeso sino
alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e comunque
per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della
presente legge. E' facolta' della Regione, tenuto conto della
rilevanza dell'attivita' idroesigente e della necessita' di tutelare
la risorsa idrica, rilasciare per la durata della sospensione e sino
alla conclusione del procedimento relativo alle domande presentate, e
senza che cio' costituisca diritto al rilascio della concessione,
un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo dell'acqua
necessaria allo svolgimento dell'attivita'. Il titolare
dell'autorizzazione provvisoria e' tenuto al pagamento annuale in
favore della Regione di un canone calcolato secondo i criteri
stabiliti dall'art. 152.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle
richieste di riconoscimento o concessione preferenziale di cui
all'art. 34 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.
5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo non si
applicano le disposizioni dell'art. 240.
NOTE ALL'ART. 142
1) Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della L.R. 4 maggio
2001, n. 12: "Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai sensi
dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 nel testo previgente
alle modifiche apportate dalla presente legge, restano valide sino
alla conclusione del relativo procedimento di concessione, ferma
restando la possibilita' per l'autorita' competente di modificare o
revocare l'autorizzazione medesima.".