REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
           CAPO IV                                                              
   Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                  
Sezione I                                                                       
Funzioni in materia di risorse idriche,                                         
difesa del suolo e miniere                                                      
          Art. 142 (Nota 1)                                                     
Delegificazione di procedure                                                    
concernenti le risorse idriche                                                  
(aggiunto comma 5 da art. 4, L.R. 24 marzo 2000,   n. 22 e modificato           
comma 3 da art. 1, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)                                   
1. La Regione con apposito regolamento disciplina il procedimento di            
concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo                 
idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e            
sorgenti sulla base dei criteri e principi di cui al comma 5                    
dell'art. 20 della Legge n. 59 del 1997.                                        
2. Le licenze di attingimento previste all'art. 56 del RD 11 dicembre           
1933, n. 1775, accordate per l'anno 1998, ivi comprese quelle gia'              
accordate per cinque volte, sono prorogate, qualora permanga la                 
necessita' dell'utilizzo della risorsa idrica, sino alla data di                
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e comunque non              
oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal               
fine gli utenti sono tenuti a presentare apposita istanza e a versare           
il canone per l'uso esercitato.                                                 
3. Il procedimento istruttorio delle domande di concessione di                  
derivazione di acqua pubblica, presentate prima dell'entrata in                 
vigore del regolamento di cui al comma 1 e per le quali non sia stata           
ancora richiesta l'espressione del parere al Ministero delle finanze            
alla data di entrata in vigore della presente legge, e' sospeso sino            
alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e comunque              
per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della            
presente legge. E' facolta' della Regione, tenuto conto della                   
rilevanza dell'attivita' idroesigente e della necessita' di tutelare            
la risorsa idrica, rilasciare per la durata della sospensione e sino            
alla conclusione del procedimento relativo alle domande presentate, e           
senza che cio' costituisca diritto al rilascio della concessione,               
un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo dell'acqua                   
necessaria allo svolgimento dell'attivita'. Il titolare                         
dell'autorizzazione provvisoria e' tenuto al pagamento annuale in               
favore della Regione di un canone calcolato secondo i criteri                   
stabiliti dall'art. 152.                                                        
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle                    
richieste di riconoscimento o concessione preferenziale di cui                  
all'art. 34 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.                                  
5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo non si                    
applicano le disposizioni dell'art. 240.                                        
NOTE ALL'ART. 142                                                               
1) Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della L.R. 4 maggio                
2001, n. 12: "Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai sensi                 
dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 nel testo previgente              
alle modifiche apportate dalla presente legge, restano valide sino              
alla conclusione del relativo procedimento di concessione, ferma                
restando la possibilita' per l'autorita' competente di modificare o             
revocare l'autorizzazione medesima.".                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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