REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
           CAPO IV                                                              
   Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                  
Sezione I                                                                       
Funzioni in materia di risorse idriche,                                         
difesa del suolo e miniere                                                      
          Art. 141                                                              
Gestione dei beni del demanio idrico                                            
(inseriti commi 1 bis, 1 ter e 1 quater   da art. 1, L.R. 4 maggio              
2001, n. 12)                                                                    
1. La Regione esercita direttamente le funzioni di gestione dei beni            
del demanio idrico. Provvede inoltre a determinare e introitare i               
canoni inerenti alle relative concessioni.                                      
1 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la determinazione dei            
canoni di concessione relativi alle aree e alle pertinenze del                  
demanio idrico e' effettuata in base ai criteri dettati dalla vigente           
normativa statale, fino alla emanazione di apposita disciplina da               
parte della Regione.                                                            
1 ter. In via transitoria e fino alla determinazione definitiva del             
canone di concessione, la Regione provvede ad introitare le somme               
gia' dovute a qualunque titolo allo Stato, per l'utilizzo dei beni              
del demanio idrico in essere alla data dell'effettivo esercizio delle           
funzioni conferite ai sensi dell'art. 86 e della lett. i) del comma 1           
dell'art. 89 del DLgs n. 112 del 1998.                                          
1 quater. La Regione puo' affidare in concessione a soggetti esterni            
in possesso dei requisiti di affidabilita' e solvibilita', secondo la           
normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi, la                 
riscossione dei proventi derivanti dall'utilizzo dei beni del demanio           
idrico nonche' la formazione, aggiornamento e gestione informatizzata           
degli elenchi dei soggetti tenuti al pagamento dei canoni di                    
concessione.                                                                    
2. Le aree del demanio idrico ricomprese nelle aree naturali                    
protette, istituite ai sensi della L.R. 2 aprile 1988,  n.11, sono              
concesse in uso gratuito agli enti di gestione per fini di                      
salvaguardia e ripristino ambientale.                                           
3. La Regione puo' altresi' concedere in uso aree del demanio idrico            
a Enti locali, singoli o associati, per promuoverne la fruizione                
pubblica ed il recupero e la valorizzazione ambientale; la Regione              
puo' inoltre concederle a privati.                                              
4. I disciplinari delle concessioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono             
gli usi del bene compatibili con il buon regime idraulico del corso             
d'acqua e con la salvaguardia ambientale nonche' gli eventuali                  
obblighi specifici del concessionario.                                          

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