REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
           CAPO IV                                                              
   Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                  
Sezione I                                                                       
Funzioni in materia di risorse idriche,                                         
difesa del suolo e miniere                                                      
          Art. 140                                                              
Principi per l'esercizio delle funzioni                                         
1. La Regione disciplina, con successivi provvedimenti e secondo i              
principi di cui ai commi seguenti, l'esercizio delle funzioni in                
materia di difesa del suolo nonche' la riorganizzazione dei                     
competenti servizi.                                                             
2. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative e                
gestionali in materia di difesa del suolo e risorse idriche, ivi                
comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del DLgs n. 112 del            
1998 aventi rilevanza di bacino idrografico, mediante servizi tecnici           
di bacino. A tal fine i servizi provinciali difesa del suolo e gli              
uffici statali soggetti a riordino ai sensi degli articoli 92 e 96              
del DLgs n. 112 del 1998 sono riorganizzati in servizi tecnici di               
bacino.                                                                         
3. La normativa di riforma in materia di bonifica e di enti di                  
bonifica dovra' essere coerente con quella dettata ai sensi del primo           
comma.                                                                          
4. Agli Enti locali sono conferite le funzioni in materia di difesa             
del suolo e risorse idriche aventi carattere puntuale e rilevanza               
locale.                                                                         
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 89 del DLgs n. 112            
del 1998 che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale             
nel bacino del Po, la Regione promuove le opportune intese con le               
altre Regioni interessate al fine di stabilire idonei strumenti                 
tecnici interregionali comuni anche con riferimento al riordino del             
Magistrato del Po, ai sensi dell'art. 92 del DLgs n. 112 del 1998, e            
perseguendo l'obiettivo della integrazione con le funzioni di                   
regolazione della navigazione.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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