COMUNE DI ZOLA PREDOSA (BOLOGNA)

COMUNICATO

Accordo di programma tra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno e Zola Predosa e l'Azienda Unita' sanitaria locale di Bologna Sud per la gestione integrata dei Servizi Sociali e sanitari nell'ambito del Servizio sociale per la tutela dei minori e delle famiglie

Premesso                                                                        
- che ai sensi dell'art. 131 del DLgs 31 marzo 1998 n. 112,                     
nell'ambito dei conferimenti alle Regioni e agli Enti locali di tutte           
le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei Servizi               
sociali, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato e quelli               
trasferiti all'INPS, sono attributi ai Comuni, che le esercitano, i             
compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali,                  
nonche' i compiti di progettazione e realizzazione della rete dei               
servizi sociali, anche con il concorso delle Provincie;                         
- che ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge            
quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e            
Servizi sociali" i Comuni titolari delle funzioni amministrative                
concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale,                     
esercitano tali funzioni adottando sul piano territoriale gli assetti           
piu' funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i                   
cittadini, secondo le modalita' stabilite dalle normative vigenti;              
- che ai sensi dell'art. 7 della L.R. 1994 n. 19 cosi' come                     
sostituito dall'art. 183 della L.R. 21/4/1999, n. 3 prevede che i               
Comuni e le Aziende sanitarie stabiliscano accordi ai sensi della               
normativa vigente per individuare modelli organizzativi e i relativi            
rapporti finanziari, fondati sull'integrazione delle funzioni                   
socio-assistenziali e sanitarie;                                                
richiamati:                                                                     
- i provvedimenti consiliari n. 114 del 29/11/2000 per il Comune di             
Zola Predosa, n. 87 del 30/11/2000 per il Comune di Anzola                      
dell'Emilia e n. 98 del 29/11/2000 per il Comune di Calderara di Reno           
con i quali e' stato attivato, in via sperimentale, nell'ambito dei             
Servizi sociali dei Comuni medesimi il Servizio sociale per la tutela           
dei minori e delle famiglie ed approvato un conseguente Accordo di              
programma;                                                                      
- i provvedimenti consiliari n. 115 del 29/11/2000 per il Comune di             
Zola Predosa, n. 88 del 30/11/2000 per il Comune di Anzola                      
dell'Emilia, n. 99 del 29/11/2000 per il Comune di Calderara di Reno,           
e il provvedimento del Direttore generale dell'Azienda Unita'                   
sanitaria locale di Bologna Sud n. 1018 del 13/12/2000, con i quali             
le parti hanno convenuto di addivenire ad un Accordo di programma per           
la gestione integrata dei Servizi sociali e sanitari nell'ambito del            
Servizio sociale per la tutela dei minori e delle famiglie;                     
visto l'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000  n.267;                  
tra                                                                             
il Comune di Zola Predosa, il Comune di Anzola dell'Emilia, il Comune           
di Calderara di Reno, rappresentati dai rispettivi Sindaci                      
pro-tempore,                                                                    
l'Azienda Unita' sanitaria locale di Bologna Sud rappresentata dal              
Direttore generale                                                              
Si conviene quanto segue:                                                       
Art. 1                                                                          
Oggetto dell'Accordo di programma                                               
I Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno e Zola Predosa e              
l'Azienda Unita' sanitaria locale Bologna Sud sottoscrivono un                  
Accordo di programma per sperimentare la gestione integrata delle               
funzioni sociali e sanitarie superando la forma istituzionale della             
delega. A tal fine i Comuni sottoscrittori dell'Accordo di programma            
si impegnano a gestire direttamente le funzioni relative all'Area               
minori, istituendo il nuovo "Servizio sociale per la tutela dei                 
minori e delle famiglie", collocato presso le Residenze municipali, e           
dotandolo delle risorse necessarie, e l'Azienda Unita' sanitaria                
locale si impegna a garantire la gestione delle necessarie funzioni             
sanitarie di competenza; i soggetti pertanto garantiscono il pieno              
rispetto delle rispettive competenze ma anche il massimo impegno e              
attenzione nei confronti di tutto cio' che concerne il tema                     
dell'integrazione.<201> sulla base di queste premesse che si promuove           
lo sviluppo di un programma articolato nelle seguenti aree                      
progettuali                                                                     
1) Area progettuale: paternita' e maternita' responsabile                       
2) Area progettuale: responsabilita' familiari                                  
3) Area progettuale: infanzia e adolescenza                                     
Art. 2                                                                          
Obiettivi dell'Accordo di programma                                             
I Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Zola Predosa e               
l'Azienda Unita sanitaria locale di Bologna Sud concordano sulle                
seguenti finalita' politiche e obiettivi tecnici:                               
- Finalita' politiche                                                           
1) Ricondurre le politiche per l'infanzia e l'adolescenza nel piu'              
ampio contesto delle politiche per la famiglia valorizzando le                  
potenzialita' educative e culturali da questa espresse.                         
2) Migliorare qualitativamente e quantitativamente le risposte ed i             
servizi assistenziali sia per i genitori che per i figli.                       
3) Avvicinare il cittadino al proprio Municipio presso il quale                 
esprimere il proprio bisogno e cercarne risposta, rendendo i servizi            
facilmente accessibili.                                                         
4) Sperimentare forme di gestione associata dei servizi anche in                
ambiti territoriali sottodimensionati rispetto al Distretto, ma piu'            
omogenei rispetto alla lettura del bisogno dei cittadini e nella                
organizzazione della risposta.                                                  
5) Sperimentare nuovi modelli di collaborazione tra soggetti                    
istituzionali diversi favorendone l'integrazione delle funzioni.                
6) Favorire il coinvolgimento di altri attori sociali e altre                   
comunita' nell'organizzazione delle risposte, nello spirito della               
Legge n. 328 del 8/11/2000 "Legge Quadro per la realizzazione del               
sistema integrato di interventi e servizi sociali".                             
- Obiettivi Tecnici                                                             
Gli obiettivi operativi sono:                                                   
1) ridefinire la progettualita' nell'ambito di una nuova                        
organizzazione intercomunale secondo una logica di obiettivi e                  
risultati, anche in coerenza con la progettualita' di Distretto;2)              
adeguare l'organizzazione e la qualita' dei servizi prestati allo               
spirito e alla lettera della Legge n. 328 del 8/11/2000, secondo una            
logica di implementazione;3) garantire la continuita' degli                     
interventi gia' in atto4) attuare la "territorializzazione" degli               
interventi attraverso un modello organizzativo improntato alla                  
compenetrazione del Servizio minori con il Servizio adulti nel nuovo            
"Servizio sociale per la tutela dei minori e delle famiglie";5)                 
sperimentare nuove modalita' di collaborazione con l'Azienda Unita'             
sanitaria locale al fine di superare le criticita' evidenziate;6)               
implementare pertanto un piu' efficace ed efficiente sistema di                 
integrazione a rete dell'azione sanitaria e sanitaria a rilevanza               
sociale, con l'azione sociale e sociale a rilevanza sanitaria.                  
Tali obiettivi vanno ricondotti nell'ambito delle diverse aree                  
progettuali individuate per le quali si definiscono le competenze               
istituzionali e i necessari apporti professionali come di seguito               
indicato:                                                                       
1 - Area Progettuale: paternita' e maternita' responsabile                      
Le e'quipe identificheranno le attivita' e gli interventi utili per             
conseguire gli obiettivi contenuti nell'Area Progettuale, tenendo               
conto delle risorse disponibili, delle linee di indirizzo e delle               
indicazioni contenute nella legge di riforma.                                   
Dovranno comunque assicurare quanto segue:                                      
- consulenza e sostegno anche domiciliare o residenziale per donne              
gravide e/o con figli in situazione di difficolta' o vittime di                 
violenza;                                                                       
- presa in carico educativa-assistenziale di minorenni gravide senza            
reti familiari;                                                                 
- interventi socio-economici e ambientali;                                      
- collaborazione con le associazioni del terzo settore;                         
(assistente sociale-psicologo educatore).2 - Area Progettuale:                  
responsabilita' familiari                                                       
Le e'quipe identificheranno le attivita' e gli interventi utili per             
conseguire gli obiettivi contenuti nell'Area Progettuale, tenendo               
conto delle risorse disponibili, delle linee di indirizzo e delle               
indicazioni contenute nella Legge n. 328 del 8-11-2000.                         
Dovranno comunque assicurare quanto segue:                                      
- consulenze e sostegno per difficolta' nello svolgimento dei compiti           
genitoriali e di cura, per problematiche connesse a situazioni di               
monogenitorialita', o a conflitti di coppia riguardanti i figli, con            
riferimento anche alle attivita' di mediazione familiare, o alla                
presenza di handicap o malattie dei figli, o alla condizione di                 
recente immigrazione;                                                           
- assistenza domiciliare a prevalente aiuto domestico o educativo;              
- interventi socio-econornici e ambientali;                                     
- collaborazione con le associazioni del terzo settore ai sensi della           
Legge n. 328 del 8/11/2000;                                                     
(assistente sociale psicologo educatore).                                       
3 - Area Progettuale: infanzia e adolescenza                                    
Le e'quipe identificheranno le attivita' e gli interventi utili per             
conseguire gli obiettivi contenuti nell'Area Progettuale, tenendo               
conto delle risorse disponibili, delle linee di indirizzo e delle               
indicazioni contenute nella Legge n. 328 del 8/11/2000.                         
Dovranno comunque assicurare quanto segue:                                      
Infanzia - Progetti di inserimento dei minori in situazioni di                  
rischio familiare ed ambientale nei servizi educativi o di tempo                
libero, in attivita' e centri educativi diurni, in affidamento                  
eterofamiliare, in comunita' educative residenziali, in adozione:               
- istruttoria e attivazione di famiglie di appoggio o di affido                 
eterofamiliare;                                                                 
- consulenze e sostegno alle famiglie affidatarie e adottive;                   
- attivita' di tipo peritale ed indagine su richiesta dell'Autorita'            
Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni e relativa Procura, Giudice              
Tutelare e Tribunale Civile) per situazioni di pregiudizio, abuso o             
abbandono nei confronti di minori, per affidi giudiziari, per                   
separazioni conflittuali dei genitori, per adozioni;                            
- attivita' di vigilanza e segnalazione agli Organi giudiziari                  
competenti delle situazioni di pregiudizio, ecc., nonche' attuazione            
degli interventi connessi ai provvedimenti limitativi o di                      
decadimento della potesta' genitoriale, alle prescrizioni nei                   
confronti dei genitori, agli affidi e alle tutele attribuite all'Ente           
locale;                                                                         
- collaborazione con le associazioni del terzo settore ai sensi della           
Legge n. 328 del 8/11/2000.                                                     
(assistente sociale educatore professionale -                                   
psicologo/neuropsichiatra).                                                     
Adolescenza - come sopra:                                                       
- progetti socio-educativi individuali e di gruppo, a valenza                   
riabilitativa in situazioni di disadattamento o di devianza, con                
riferimento anche alla collaborazione con il Servizio sociale del               
Ministero di Grazia e Giustizia per l'attuazione dei provvedimenti di           
cui al DPR 448 relativo al processo penale minorile;                            
- progetti socio-educativi propedeutici al lavoro o di  sostegno                
all'autonomia sociale;                                                          
(assistente sociale educatore professionale                                     
psicologo/neuropsichiatra)                                                      
Le aree progettuali saranno articolate in progetti-obiettivo, per               
ciascuno dei quali dovranno essere definiti gli obiettivi generali e            
specifici, le attivita' da svolgere compatibilmente con le risorse              
disponibili, i risultati attesi nel medio e lungo termine, in                   
conformita' agli orientamenti espressi dalla Legge n. 328 del                   
8/11/2000.                                                                      
Art. 3                                                                          
Il modello organizzativo del "Servizio sociale per la tutela dei                
minori e delle famiglie"                                                        
Ogni Comune individua la propria Assistente sociale e il proprio                
Educatore professionale per l'Area minori e organizza nel proprio               
territorio la sede del "Servizio sociale per la tutela dei minori e             
delle famiglie".                                                                
L'Assistente sociale si configura quale punto di accesso per                    
l'utenza, della quale cura la lettura del bisogno e la presa in                 
carico, e/o l'orientamenio ai possibili altri percorsi.                         
In ogni Comune si costituisce una e'quipe Psicosociale composta da              
Assistente sociale - Educatore professionale con competenze                     
pedagogiche - Psicologo (cui si aggiungono altri professionisti al              
bisogno).                                                                       
L'e'quipe psicosociale costituisce l'ambito organizzativo                       
territoriale integrato in cui si attuano gli interventi di protezione           
e tutela dei minori al fine di prevenire o ridurre i fattori di                 
rischio o di danno involutivo in contesti familiari o ambientali                
problematici, anche attraverso l'interazione con la Magistratura                
Minorile. A tal fine i succitati operatori si collocano tutti nella             
sede del Servizio sociale per la tutela dei minori e delle famiglie,            
presso le residenze municipali.                                                 
Gli operatori che costituiscono l'e'quipe psicosociale condividono i            
seguenti obiettivi:                                                             
- ri-orientare l'operativita' secondo le indicazioni della Legge n.             
328 del 8/11/2000;                                                              
- raccordare la progettualita' di caso (case management) con il                 
progetto-obiettivo di riferimento;                                              
- attuare la Legge 184/83 sulla disciplina dell'adozione e                      
dell'affidamento dei minori e successive integrazioni e                         
modificazioni;                                                                  
- integrare i progetti di lavoro ed i modelli operativi tra i                   
differenti operatori professionali;                                             
- favorire/accrescere le competenze individuali, attraverso la                  
dimensione interprofessionale e attraverso l'osservazione/ascolto               
clinico e socio-educativo dei minori, rispetto alla lettura delle               
problematiche familiari e alla valutazione dei fattori di rischio in            
eta' evolutiva;                                                                 
- favorire/accrescere le competenze affettivo/educative delle                   
famiglie (di origine, affidatarie, adottive), attraverso colloqui               
professionali e lavoro di rete;                                                 
- favorire il coinvolgimento degli altri attori sociali e della                 
comunita' nell'organizzazione delle risposte, con particolare                   
attenzione al terzo settore;                                                    
- praticare una cultura di tutela del minore, oltre che di                      
prevenzione del disagio minorile.                                               
Le funzioni svolte in e'quipe sono:                                             
- valutazione comune dei casi problematici, presentati                          
dall'Assistente sociale o da altro operatore;                                   
- definizione della progettualita' finanziata nell'ambito delle                 
risorse comunali: decisioni operative e attribuzione dei compiti                
(presa in carico - consulenza reciproca - elaborazioni di gruppo su             
indirizzi o ipotesi di lavoro, ecc.);                                           
- verifica dei casi gia' in carico e valutazione periodica dei                  
risultati degli interventi;                                                     
- richiesta di attivazione di risorse al Nucleo                                 
Tecnico-Amministrativo centralizzato relativamente a risorse                    
sovracomunali;                                                                  
- coordinamento di altre figure professionali di area sociale                   
(educatori, assistenti di base, volontari, ecc.);                               
- proposizione all'e'quipe centralizzata di progetti di affidamento             
familiare;                                                                      
- relazioni all'Autorita' Giudiziaria.                                          
L'e'quipe psicosociale territoriale esercita la propria azione                  
nell'ambito delle aree progettuali descritte tramite la                         
predisposizione di protocolli operativi finalizzati all'integrazione            
fra sociale e sanitario.                                                        
L'eventuale assenza dell'Assistente sociale dell'e'quipe Psicosociale           
viene compensata dalla sostituzione operata da altra Assistente                 
sociale del Comune.                                                             
Responsabili dei Servizi sociali comunali governano il sistema                  
comunale delle risorse (umane ed economiche), garantiscono la                   
verifica della corretta applicazione dei processi assistenziali                 
nonche' la congruita' degli stessi con le disponibilita' economiche             
del proprio Ente.                                                               
In ogni Comune si istituisce il ruolo del Coordinatore Pedagogico le            
cui funzioni afferiscono in misura prevalente a progettualita' ed               
interventi sull'handicap in ambito scolastico e solo marginalmente,             
in termini di contributo residuale sulla progettualita' di tempo                
libero e formazione scolastica-professionale, nell'ambito                       
dell'attivita' dell'e'quipe Socio-sanitaria, composta da assistente             
sociale - neuropsichiatra infantile - educatore: sociale sanitario.             
Di fatto l'Assistente sociale e l'Educatore professionale di area               
sociale sono i medesimi operatori dell'e'quipe psicosociale.                    
I tre Comuni costituiscono una e'quipe centralizzata composta da                
assistente sociale - psicologo.                                                 
Gli operatori che costituiscono l'e'quipe centralizzata condividono i           
medesimi obiettivi dei colleghi della E'uipe psicosociale.                      
Le funzioni dell'e'quipe sono:                                                  
- collabora con le e'quipe territoriali per la valutazione della                
realizzabilita' dei progetti di affidamento da queste elaborati;                
- collabora, su richiesta, con le e'quipe territoriali relativamente            
ai collocamenti extrafamiliari dei minori;                                      
- cura la raccolta delle informazioni sui progetti di affidamento in            
corso;                                                                          
- partecipa al Coordinamento Tecnico provinciale per l'Affidamento              
familiare (CTPAF);                                                              
- esegue le istruttorie per l'affidamento familiare;                            
- cura le istruttorie di coppie aspiranti all'adozione.                         
prevedibile nel tempo l'assegnazione di ulteriori funzioni in                   
relazione a temi specifici del settore.                                         
I tre Comuni si convenzionano con un esperto di diritto di famiglia             
al quale rivolgersi per le situazioni di complessa gestione; tale               
professionista puo' essere consultato anche dagli operatori delle               
e'quipe psico-sociali.                                                          
I tre Comuni costituiscono un nucleo Tecnico-Amministrativo                     
centralizzato composto da:                                                      
figura professionale (con abilita' progettuali, tecniche e                      
amministrative) cui attribuire la responsabilita' di coordinare il              
Nucleo tecnico-amministrativo centralizzato e l'E'quipe centralizzata           
- n. 2 amministrativi Cat. C (di cui uno part-time) - Esperto di                
valutazione.                                                                    
Le funzioni di tale gruppo di lavoro sono:                                      
- conduzione e gestione di appalti (o assunzioni) specifici della               
materia implementando modalita' per contenere nel tempo fenomeni di             
turn-over di operatori;                                                         
- monitoraggio e proposizione di offerte formative per tutte le                 
figure tecniche parte del sistema;                                              
- coordinamento delle iniziative progettuali per finanziamenti in               
rappresentanza dei tre Comuni;                                                  
- attivita' progettuale di sistema in collaborazione con i referenti            
delle strutture comunali;                                                       
- attivazione di un sistema informativo dedicato;                               
- elaborazione di reports gestionali;                                           
- elaborazione in stretta collaborazione con i referenti comunali e             
aziendali i protocolli operativi in uso agli operatori sociali e                
sanitari, verificandone conseguentemente la corretta applicazione.              
Nell'ambito di tale nucleo, il Responsabile coordina in autonomia le            
azioni connesse alle funzioni attribuitegli, con gestione di apposito           
Centro di costo, e risponde dei risultati in-progress ai Responsabili           
dei Servizi sociali comunali.                                                   
Art. 4                                                                          
Comitato di Programmazione e Controllo - Costituzione                           
e funzionamento                                                                 
I contraenti l'Accordo di programma costituiscono ai sensi dell'art.            
34 - comma 7 - del DLgs n. 267 del 18/8/2000, il Comitato di                    
controllo dell'Accordo di programma.                                            
Esso e' costituito dai Sindaci o Assessori delegati dei Comuni                  
contraenti l'accordo, dal Direttore generale dell'Azienda Unita'                
sanitaria locale Bologna Sud o da suo delegato. Il Comitato di                  
programmazione e controllo e' presieduto dal Sindaco o assessore                
delegato del Comune di Zola Predosa, il quale lo convoca almeno due             
volte l'anno, per fissare gli indirizzi generali, gli obiettivi di              
lavoro e la definizione del relativo budget, e una seconda volta per            
la verifica dei risultati. Il Comitato di Programmazione e controllo            
si riunisce ogni qualvolta ve ne sia la necessita' e su richiesta di            
anche solo uno dei suoi componenti. Fatta salva la competenza dei               
diversi livelli istituzionali di ogni Ente, le decisioni sono                   
concertate tra la componente comunale e la componente aziendale.                
Il Comitato si riunisce presso la Residenza municipale del Comune di            
Zola Predosa.                                                                   
I verbali di ogni riunione sono sottoscritti dai membri intervenuti e           
sono forniti in copia a tutti i soggetti aderenti all'accordo.                  
Art. 5                                                                          
Compiti e funzioni dei Comitato di Programmazione                               
e controllo                                                                     
Il Comitato di programmazione e controllo ha il compito del governo             
strategico dell'accordo.                                                        
In particolare:                                                                 
- sovrintende al buon andamento dell'attivita' oggetto del presente             
Accordo, facendosi riferire anche dall'Ufficio di coordinamento di              
cui al successivo art. 6;                                                       
- approva i piani di lavoro e di sviluppo annuali e pluriennali                 
elaborati sul piano organizzativo/operativo, soprattutto sul tema               
dell'integrazione socio-sanitaria;                                              
- approva il budget annuale e gli investimenti richiesti per il                 
funzionamento del sistema;                                                      
- verifica e valuta annualmente i risultati della sperimentazione,              
rispetto agli obiettivi prefissati.                                             
Art. 6                                                                          
Ufficio di Coordinamento dell'Accordo di programma - Costituzione e             
funzioni                                                                        
costituito l'Ufficio di Coordinamento cosi' composto:                           
Per i Comuni:                                                                   
- Responsabili dei Servizi sociali comunali                                     
- Responsabile del Nucleo Tecnico-amministrativo centralizzato;                 
per l'Azienda Unita' sanitari locale di Bologna Sud:                            
- Responsabile del Servizio sociale del distretto di Casalecchio;               
- Responsabile dell'Area progetto materno infantile;                            
- Responsabile consultorio familiare.                                           
L'Ufficio di Coordinamento assicura la gestione integrata delle                 
funzioni sociali e sanitarie nelle aree progettuali oggetto del                 
presente accordo e in particolare:                                              
- assicura la corretta attuazione dei contenuti del presente Accordo            
promuovendo a tal fine specifici protocolli operativi in uso agli               
operatori sociali e sanitari;                                                   
- interviene ogni qualvolta si presentino problemi o necessita' di              
approfondimenti, formulando metodologie condivise dai servizi sociali           
e sanitari sulle problematiche di comune interesse: a tal fine                  
provvede ad analizzare i bisogni socio-sanitari espressi dai                    
territori interessati, avvalendosi al bisogno di professionisti                 
esterni;                                                                        
- concorre alla programmazione dei servizi sociali e sanitari rivolti           
all'utenza presa in esame dal presente Accordo, per adeguare e                  
qualificare l'insieme delle risposte dei servizi pubblici competenti;           
- promuove attivita' di informazione sul nuovo modello di servizio              
organizzato e condiviso.                                                        
L'Ufficio di coordinamento risponde della sua attivita' al Comitato             
di programmazione e controllo.                                                  
Art. 7                                                                          
Oneri finanziari                                                                
Costituiscono oneri a carico del/i Comune/i:                                    
- la figura professionale dell'Assistente sociale e dell'Educatore              
professionale per minori in condizioni di svantaggio assistenziale e            
educativo;                                                                      
- ogni altro onere assistenziale e educativo, di tipo domiciliare,              
semi-residenziale e residenziale, e relativo a trasporti e ad                   
interventi economici.                                                           
Costituiscono oneri a carico dell'Azienda Unita' sanitaria locale:              
- la figura professionale dell'Assistente sociale nella misura del              
30% come da consuetudine nell'ambito del Distretto di Casalecchio di            
Reno;                                                                           
- tutte le figure professionali sanitarie quali Psicologo,                      
Neuropsichiatria, Educatore riabilitativo, Logopedista, Fisiatra,               
Fisioterapista, ecc...;                                                         
- ogni altro onere di cura medico-sanitaria e riabilitativa diretta o           
indiretta.                                                                      
Art. 9                                                                          
Durata dell'Accordo di programma                                                
Il presente Accordo di programma ha validita' di anni tre, pari cioe'           
alla durata della sperimentazione di cui all'art. 1 del presente                
Accordo, a far data del mese di gennaio 2001; il triennio potra'                
essere ulteriormente prorogabile per la durata della legislatura,               
fermo restando la verifica circa i risultati evidenziati nel corso              
del periodo sperimentale.                                                       
Art. 10                                                                         
Norma transitoria                                                               
In relazione alla specifica condizione organizzativa/gestionale dei             
singoli Enti sottoscrittori, i tempi di avvio dei diversi percorsi              
progettuali oggetto del presente Accordo potranno essere gestiti in             
modo differenziato.                                                             
Letto, approvato, sottoscritto  Zola Predosa, 22 dicembre 2000                  
COMUNE DI ZOLA PREDOSA  COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA                            
IL SINDACO Giacomo Venturi  IL SINDACO Anna Cocchi                              
COMUNE DI CALDERARA DI RENO  AZIENDA USL BOLOGNA SUD                            
IL SINDACO Matteo Prencipe  IL DIRETTORE GENERALE                               
  Fosco Foglietta                                                               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina