REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
           CAPO IV                                                              
   Risorse idriche, difesa del suolo e miniere                                  
Sezione I                                                                       
Funzioni in materia di risorse idriche,                                         
difesa del suolo e miniere                                                      
          Art. 138                                                              
Programmazione e pianificazione                                                 
1. Le funzioni di programmazione e pianificazione in materia di                 
difesa del suolo e risorse idriche sono esercitate dalla Regione, in            
concorso con gli Enti locali, attraverso il sistema delle Autorita'             
di bacino idrografico, istituite ai sensi della Legge 18 maggio 1989,           
n. 183, che costituiscono sede di cooperazione istituzionale fra                
Stato, Regioni ed Enti locali.                                                  
2. La programmazione e pianificazione di bacino assicurano l'unitario           
governo idraulico e idrogeologico dei corsi d'acqua naturali e                  
artificiali, compresi quelli gestiti dai Consorzi di bonifica, e                
delle risorse idriche in termini di tutela della qualita' e di                  
razionale utilizzo della quantita'.                                             
3. Nelle Autorita' di bacino interregionali e regionali le Province             
interessate partecipano con propri rappresentanti agli organi                   
istituzionali e tecnici nei modi previsti dalle intese e dalle leggi            
istitutive delle stesse Autorita'. La partecipazione delle Province             
interessate alla definizione delle posizioni e delle volonta' che la            
Regione esprime negli organi istituzionali e tecnici dell'Autorita'             
di bacino nazionale del Po e' assicurata tramite il comitato di                 
coordinamento di cui all'art. 139. Negli organi tecnici delle                   
Autorita' di bacino interregionali e regionali e' altresi' assicurata           
la presenza dei Consorzi di bonifica.                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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