REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO III                                                            
   Protezione della natura e dell'ambiente,                                     
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                         
e gestione dei rifiuti                                                          
Sezione I                                                                       
Disposizioni generali                                                           
          Art. 134                                                              
Interventi di bonifica                                                          
(aggiunto comma 5 da art. 3,   L.R. 24 marzo 2000, n. 22)                       
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,                 
bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del             
DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo.            
2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,                 
bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6 bis dell'art. 17           
del DLgs n. 22 del 1997 la Regione puo' concedere ai soggetti                   
obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo,            
contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della           
bonifica secondo modalita' stabilite dalla Giunta regionale.                    
3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,                 
bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad             
uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche            
o nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128,            
la Giunta regionale puo' concedere finanziamenti fino al cento per              
cento a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi.                
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le                  
entrate e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R.           
6 agosto 1996, n. 31. (Nota 1)                                                  
5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell'art. 17 del DLgs            
n. 22 del 1997 e al comma 9 dell'art. 10 del DM 25 ottobre 1999, n.             
471, per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di             
bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente              
dei siti inquinati, sono prestate a favore del Comune quando gli                
stessi interventi riguardano il territorio comunale.                            
NOTE ALL'ART. 134                                                               
1) Per errore materiale e' stata indicata come L.R. 6 agosto 1996, n.           
31 anziche' correttamente: L.R. 19 agosto 1996, n. 31.                          

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