REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO III                                                            
   Protezione della natura e dell'ambiente,                                     
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                         
e gestione dei rifiuti                                                          
Sezione I                                                                       
Disposizioni generali                                                           
          Art. 133                                                              
Garanzie finanziarie                                                            
1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle                  
operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti la Provincia                
determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente e'            
tenuto a fornire alla Provincia stessa.                                         
2. L'importo della garanzia finanziaria e' determinato con                      
riferimento ai costi di bonifica dell'area e delle installazioni                
fisse e mobili che si rendessero comunque necessari, compresi quelli            
relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni                
anzidette.                                                                      
3. Nel caso di stoccaggio definitivo l'importo deve essere altresi'             
idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle                  
operazioni di chiusura dell'impianto e di quelle previste dal piano             
di recupero dell'area.                                                          
4. La Giunta regionale fissa i parametri e le modalita' di                      
costituzione della garanzia per la determinazione del relativo                  
importo.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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