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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 133
Garanzie finanziarie
1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti la Provincia
determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente e'
tenuto a fornire alla Provincia stessa.
2. L'importo della garanzia finanziaria e' determinato con
riferimento ai costi di bonifica dell'area e delle installazioni
fisse e mobili che si rendessero comunque necessari, compresi quelli
relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni
anzidette.
3. Nel caso di stoccaggio definitivo l'importo deve essere altresi'
idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle
operazioni di chiusura dell'impianto e di quelle previste dal piano
di recupero dell'area.
4. La Giunta regionale fissa i parametri e le modalita' di
costituzione della garanzia per la determinazione del relativo
importo.
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