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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 132
Approvazione dei progetti
1. Le Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni
relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti, secondo il procedimento definito dall'art. 27 del DLgs 5
febbraio 1997, n. 22.
2. La conferenza di cui al comma 2 dell'art. 27 del DLgs n. 22 del
1997 e' convocata dal responsabile del procedimento che individua i
rappresentanti degli Enti locali interessati. Le conclusioni della
conferenza sono valide se adottate a maggioranza dei presenti che
rappresentano la maggioranza dei componenti.
3. Per i progetti approvati ai sensi del comma 1, le Province
adottano i provvedimenti amministrativi in materia di espropriazione
per pubblica utilita' di cui all'art. 11 e seguenti della Legge 22
ottobre 1971, n. 865, nonche' le occupazioni temporanee e di urgenza.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3 la Provincia puo' avvalersi
del Comune territorialmente competente.
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