REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO III                                                            
   Protezione della natura e dell'ambiente,                                     
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                         
e gestione dei rifiuti                                                          
Sezione I                                                                       
Disposizioni generali                                                           
          Art. 132                                                              
Approvazione dei progetti                                                       
1. Le Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni              
relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero            
dei rifiuti, secondo il procedimento definito dall'art. 27 del DLgs 5           
febbraio 1997, n. 22.                                                           
2. La conferenza di cui al comma 2 dell'art. 27 del DLgs n. 22 del              
1997 e' convocata dal responsabile del procedimento che individua i             
rappresentanti degli Enti locali interessati. Le conclusioni della              
conferenza sono valide se adottate a maggioranza dei presenti che               
rappresentano la maggioranza dei componenti.                                    
3. Per i progetti approvati ai sensi del comma 1, le Province                   
adottano i provvedimenti amministrativi in materia di espropriazione            
per pubblica utilita' di cui all'art. 11 e seguenti della Legge 22              
ottobre 1971, n. 865, nonche' le occupazioni temporanee e di urgenza.           
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3 la Provincia puo' avvalersi            
del Comune territorialmente competente.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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