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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 131
Competenze delle Province
1. In attuazione dell'art. 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 alle
Province competono le funzioni amministrative relative
all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla realizzazione
degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche'
all'esercizio delle attivita' di smaltimento e recupero dei rifiuti,
previste dagli articoli 27 e 28 e dal Capo V del DLgs 5 febbraio
1997, n. 22.
2. Le Province esercitano le funzioni sopra specificate secondo le
modalita' e le procedure stabilite dagli articoli 27 e 28 del DLgs n.
22 del 1997 ed in base alle direttive della Giunta regionale per
assicurare l'omogeneita' ed il coordinamento dei procedimenti
amministrativi sul territorio regionale.
3. Le spese istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni
specificate nei commi 1 e 2 sono a carico del richiedente. L'importo
di tali spese e' determinato sulla base di una direttiva della Giunta
regionale e viene versato al momento della presentazione della
domanda.
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