REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO III                                                            
   Protezione della natura e dell'ambiente,                                     
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                         
e gestione dei rifiuti                                                          
Sezione I                                                                       
Disposizioni generali                                                           
          Art. 131                                                              
Competenze delle Province                                                       
1. In attuazione dell'art. 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 alle            
Province competono le funzioni amministrative relative                          
all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla realizzazione           
degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche'                   
all'esercizio delle attivita' di smaltimento e recupero dei rifiuti,            
previste dagli articoli 27 e 28 e dal Capo V del DLgs 5 febbraio                
1997, n. 22.                                                                    
2. Le Province esercitano le funzioni sopra specificate secondo le              
modalita' e le procedure stabilite dagli articoli 27 e 28 del DLgs n.           
22 del 1997 ed in base alle direttive della Giunta regionale per                
assicurare l'omogeneita' ed il coordinamento dei procedimenti                   
amministrativi sul territorio regionale.                                        
3. Le spese istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni               
specificate nei commi 1 e 2 sono a carico del richiedente. L'importo            
di tali spese e' determinato sulla base di una direttiva della Giunta           
regionale e viene versato al momento della presentazione della                  
domanda.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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