REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO III                                                            
   Protezione della natura e dell'ambiente,                                     
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                         
e gestione dei rifiuti                                                          
Sezione I                                                                       
Disposizioni generali                                                           
          Art. 130                                                              
Direttive regionali                                                             
1. La Giunta regionale emana direttive vincolanti per la                        
predisposizione degli strumenti di pianificazione e la gestione                 
unitaria dei rifiuti. Esse riguardano in particolare:                           
a) criteri per l'elaborazione dei piani provinciali per la gestione             
dei rifiuti;                                                                    
b) criteri per la localizzazione di impianti di smaltimento e                   
recupero di rifiuti speciali e speciali pericolosi;                             
c) criteri per la redazione dei piani di bonifica delle aree                    
inquinate.                                                                      
2. Le Province adeguano i propri piani alle direttive di cui al comma           
1. In caso di inadempienza, la Regione procede ai sensi dell'art. 16.           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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