COMUNE DI PIACENZA

COMUNICATO

Accordo di programma per il perseguimento della massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari a favore delle persone anziane (ex art. 14, L.R. 3/2/1994, n. 5)

Richiamata la L.R. 3/2/1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle                
persone anziane - Interventi a favore di anziani non                            
autosufficienti";                                                               
visto in particolare l'art. 14 della citata legge che dispone che i             
Sindaci dei Comuni sede di distretto di Unita' sanitaria locale                 
promuovano la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art.           
27 della Legge 8/6/1990, n. 142, tra i soggetti interessati alla                
massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari a favore delle            
persone anziane, per l'attivazione, nell'ambito territoriale del                
distretto di appartenenza, di un servizio unico per il coordinamento            
e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle              
persone anziane (Servizio Assistenza anziani) e delle relative Unita'           
di valutazione geriatrica;                                                      
dato atto che con decreto del Presidente della Giunta regionale n.              
566 del 23/6/1994 e' stata costituita a far tempo dal 1/7/1994                  
l'Azienda Unita' sanitaria locale di Piacenza che comprende gli                 
ambiti territoriali delle disciolte Unita' sanitarie locali nn. 1, 2            
e 3;dato atto inoltre che il Direttore generale dell'Azienda Unita'             
sanitaria locale di Piacenza, con proprio atto deliberativo  n.727              
del 12/10/1994 ha individuato e costituito ai sensi dell'art. 9,                
comma 2, della L.R. 12/5/1994, n. 19 nell'ambito territoriale della             
stessa Azienda Unita' sanitaria locale di Piacenza, quattro                     
distretti, tra i quali figura quello di Piacenza comprendente il                
territorio dei seguenti Comuni:                                                 
- Piacenza, Gossolengo, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro, San              
Giorgio Piacentino Vigolzone;                                                   
dato atto altresi' che risulta costituito il Comitato di Distretto di           
Piacenza, presieduto dal Sindaco del Comune di Piacenza il cui                  
territorio costituisce il punto di riferimento per l'integrazione dei           
servizi socio-sanitari anche alla luce di quanto previsto dal Piano             
Sanitario regionale 1999-2001;                                                  
considerato che l'Accordo di programma precedentemente sottoscritto             
e' scaduto il 21/3/1999 ed e' stato prorogato fino al 31/12/1999 per            
concorde decisione dei sottoscrittori espressa nella seduta del                 
15/9/1999;                                                                      
rilevato che il rinnovo dell'Accordo di programma di che trattasi e'            
promosso dal Sindaco del Comune sede di Distretto;                              
rilevato inoltre che i soggetti interessati alla conclusione                    
dell'Accordo di programma sono quelli che costituiscono la rete dei             
servizi di cui all'art. 20 della L.R. 5/94, ed in particolare, i                
seguenti:                                                                       
1) i Comuni facenti parte del Distretto di Piacenza, come sopra                 
elencati;2) il Distretto di Piacenza dell'omonima Azienda Unita'                
sanitaria locale;3) le II.PP.AA.BB. ed i soggetti giuridici che, nel            
Distretto, gestiscono attualmente Case protette convenzionate o posti           
protetti autorizzati e precisamente:                                            
- Pensionato e Casa protetta Vittorio Emanuele II di Piacenza;                  
- Pia Casa per anziani Maruffi di Piacenza;                                     
- Fondazione Pio Ritiro Cerati di Piacenza (ONLUS);                             
- Casa di riposo "Dina Ida Balderacchi" di Ponte dell'Olio;                     
- ICOS Scarl con riferimento alla Casa San Giuseppe, Piacenza.                  
Visto l'art. 27 della Legge 142/90 che disciplina l'istituto                    
dell'"Accordo di programma" ed in particolare le modalita' per la sua           
realizzazione e la verifica della sua esecuzione;                               
vista la circolare regionale n. 35 del 28/9/1994 che fornisce precisi           
indirizzi circa l'attuazione della L.R. 5/94;                                   
visto altresi' le deliberazioni di Giunta regionale 26/7/1999, n.               
1377 avente per oggetto "Direttiva sui criteri, modalita' e procedure           
per la contribuzione alle famiglie disponibili a mantenere l'anziano            
non autosufficiente nel proprio contesto" e  n.1378 avente per                  
oggetto "Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e                  
sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non                        
autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio-sanitari di cui           
all'art. 20 della L.R. 5/94" e n. 1379 avente ad oggetto "Adeguamento           
degli strumenti previsti dalla L.R. 5/94 in attuazione del Piano                
sanitario regionale con particolare riferimento alla semplificazione            
degli accessi ed al rapporto con i cittadini";                                  
ritenuto necessario, in sede di rinnovo dell'Accordo di programma,              
osservare quanto in proposito indicato nel contesto dell'ultima                 
direttiva appena sopra richiamata e che pertanto lo stesso Accordo di           
programma sara' oggetto di attenta verifica da parte delle                      
Amministrazioni interessate nel corso del proprio svolgimento;                  
dato atto che e' stato acquisito il consenso unanime delle                      
Amministrazioni interessate, come da allegati atti deliberativi degli           
Organi competenti;                                                              
tra                                                                             
i Comuni di: Piacenza, Gossolengo, Podenzano, Ponte dell'Olio,                  
Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Vigolzone, rappresentati dai                 
rispettivi Sindaci;                                                             
l'Azienda Unita' sanitaria locale di Piacenza - Distretto di                    
Piacenza, rappresentata dal Responsabile del Distretto, a cio'                  
delegato dal Direttore generale dell'Azienda Unita' sanitaria                   
locale;le II.PP.AA.BB. e altre persone giuridiche del Distretto che             
gestiscono Case protette convenzionate o posti protetti autorizzati:            
- Pensionato e Casa Protetta Vittorio Emaniele II di Piacenza;                  
- Pia Casa per anziani Maruffi di Piacenza;                                     
- Fondazione Pio Ritiro Cerati di Piacenza (ONLUS);                             
- Casa di riposo "Dina Ida Balderacchi" di Ponte dell'Olio;                     
- ICOS Scarl gestore della Casa San Giuseppe, Piacenza                          
rappresentate dai rispettivi Presidenti dei Consigli di                         
Amministrazione.                                                                
Si conclude il seguente Accordo di programma                                    
Art. 1                                                                          
Finalita' ed obiettivi                                                          
1) La finalita' del presente Accordo e' il perseguimento della                  
massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari a favore delle            
persone anziane in attuazione delle responsabilita' di cui al punto 1           
della Direttiva approvata con delibera della Giunta regionale                   
26/7/1999, n. 1379.                                                             
2) I soggetti aderenti, pur ribadendo la volonta' di mantenere la               
titolarita' e di esercitare le proprie funzioni in conformita' alla             
normativa vigente, ai dettati statutari e agli indirizzi                        
politico-programmatici di ciascuna Amministrazione, demandano al                
Servizio Assistenza anziani (SAA) compiti di impulso, coordinamento             
ed omogeneizzazione degli interventi, di regolamentazione,                      
programmazione ed implementazione della rete dei servizi, in                    
attuazione dell'art. 15 della L.R. 5/94.                                        
3) Obiettivi del presente Accordo sono:                                         
a) Valorizzazione del ruolo del SAA e della relativa Unita' di                  
valutazione geriatrica (UVG).                                                   
b) Definizione del modello organizzativo e del dimensionamento del              
SAA.                                                                            
c) Definizione e destinazione annuale di specifiche risorse                     
(professionali e finanziarie) per l'attivita' del SAA.                          
Gli obiettivi specifici ed operativi dell'Accordo sono riportati nel            
documento programmatico che verra' approvato in sede di Comitato.               
Piu' in generale si richiamano le finalita' di cui al punto 2 della             
Direttiva approvata con delibera della Giunta regionale 26/7/1999, n.           
1379.                                                                           
Art. 2                                                                          
Il Servizio Assistenza anziani: Comitato funzioni e Sede                        
1) Il Servizio assistenza anziani, per raggiungere gli obiettivi di             
coordinamento ed integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a              
favore delle persone anziane, ha come riferimento istituzionale un              
apposito organismo, denominato Comitato dell'Accordo di programma,              
composto da:                                                                    
- Sindaci dei Comuni firmatari dell'Accordo o loro delegati;                    
- Presidenti del Consiglio di amministrazione dei soggetti gestori di           
Case protette firmatarie dell'Accordo o loro delegati;                          
- Direttore del Distretto dell'Azienda Unita' sanitaria locale di               
Piacenza o suo delegato.                                                        
Il Comitato dell'Accordo di programma e' presieduto dal Sindaco del             
Comune sede di distretto o suo delegato.                                        
La validita' delle sedute del Comitato e' regolata dalle norme in               
vigore per le assemblee elettive degli Enti locali.                             
2) Il SAA, a norma dell'art. 15 della L.R. 5/94, svolge le seguenti             
funzioni:                                                                       
a) compie una prima valutazione della situazione dell'anziano al fine           
di avviarlo secondo il tipo di bisogno, alla rete dei servizi sociali           
o, tramite l'UVG, (del SAA) a quella dei servizi integrati                      
socio-sanitari;                                                                 
b) garantisce il coordinato utilizzo della rete complessiva dei                 
servizi socio-sanitari tramite la verifica costante delle                       
disponibilita' esistenti sul territorio e la gestione dei rapporti              
amministrativi conseguenti all'Accordo del programma;                           
c) ottimizza la qualita' degli interventi, tramite anche                        
l'individuazione del Responsabile di ogni singolo caso;                         
d) attiva l'UVG, organizzandone l'attivita';                                    
3) Le funzioni di cui alle precedenti lettera a) e c) sono svolte dal           
SAA tramite il Servizio Sociale dei singoli Comuni, che provvederanno           
a dotarsi di apposite figure professionali.                                     
4) Il Responsabile del caso e' l'Assistente sociale del Comune di               
appartenenza dell'utente.                                                       
5) Il SAA ha sede in Piacenza, Corso Vittorio Emanuele n. 169. Esso             
gode di una propria autonomia organizzativa e professionale ed e'               
dotato di un proprio organico. E' strumento di tutti i soggetti                 
firmatari del presente Accordo.                                                 
6) Il SAA attua gli indirizzi individuati dal Comitato dell'Accordo             
di programma ed e' vigilato ai sensi del successivo art. 5.                     
Art. 3                                                                          
Servizio Assistenza anziani: compiti                                            
1) Il SAA svolge i compiti di cui all'art. 16 della L.R. 5/94:                  
a) garantisce la valutazione del bisogno della popolazione anziana              
non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza al fine di               
massimizzare la coerenza tra domanda ed offerta dei servizi.                    
b) raccoglie ed elabora i dati informativi sui servizi per gli                  
anziani esistenti sul territorio;                                               
c) autorizza in via amministrativa l'accesso alla rete dei servizi              
socio-sanitari integrati sulla base delle disposizioni e                        
certificazioni dell'unita' di valutazione geriatrica, tenuto conto              
delle disponibilita' esistenti sul territorio e delle opzioni del               
cittadino garantendo il coordinato utilizzo della rete dei servizi;             
d) realizza programmi di controllo sul funzionamento della rete e di            
verifica della qualita' delle prestazioni, anche assicurando la                 
consulenza ai servizi della rete;                                               
e) monitora la domanda attuale e potenziale della popolazione anziana           
residente per offrire indicazioni alla programmazione territoriale e            
alla corretta allocazione delle risorse;                                        
f) svolge attivita' di informazione sui servizi esistenti nel                   
territorio, sulle modalita' e sui criteri di accesso;                           
g) promuove ed organizza in collaborazione con gli Enti                         
istituzionalmente preposti le attivita' di aggiomamento e formazione            
del personale della rete dei servizi e dei "caregivers" non                     
professionali;                                                                  
h) promuove ed organizza, in accordo con il Distretto, le campagne di           
informazione ed educazione alla salute rivolte alla popolazione                 
anziana;                                                                        
i) garantisce l'attivita' di segreteria dell'UVG;                               
j) si coordina con i SS.AA.AA degli altri distretti attivi                      
nell'ambito del territorio provinciale, al fine di scambiare                    
informazioni e sviluppare forme di collaborazioni sovra distrettuali;           
k) si coordina con il Dipartimento di Salute mentale utilizzandone              
adeguate risorse per la salute mentale della popolazione anziana.               
Altri compiti del SAA discendono dagli indirizzi di cui al punto 2              
della Direttiva emanata dalla Giunta regionale n. 1379 del 26/7/1999.           
Art. 4                                                                          
Funzionamento del Servizio Assistenza anziani                                   
1) Il SAA, e' articolato sul territorio di ogni Comune del Distretto            
e si avvale della rete dei servizi di cui al successivo art. 8.                 
2) Obiettivo strategico per il SAA e' la semplificazione delle                  
procedure di valutazione e di accesso alla rete dei servizi                     
socio-sanitari e si prefigge pertanto di:                                       
a) definire in modo condiviso percorsi semplici e tempi massimi per             
la valutazione e la presa in carico dell'anziano.                               
b) definire protocolli per condizioni di emergenze (dimissioni                  
ospedaliere, improvvise modifiche equilibri familiari, ecc.) nonche'            
la tempistica per la valutazione e presa in carico degli utenti con             
indicazione dei tempi e dei relativi criteri di individuazione;                 
c) monitorare i tempi di attesa tra l'attivazione del SAA, la                   
valutazione e l'accesso alle diverse tipologie dei servizi della                
rete;                                                                           
d) adottare procedure condivise per assicurare la continuita'                   
assistenziale e adottare strumenti di comunicazione condivisi tra i             
diversi attori del sistema (UVG, medico di medicina generale, singoli           
punti della rete e presidi ospedalieri nonche' con l'anziano ed i               
suoi familiari).                                                                
3) All'occorrenza il SAA si avvale di gruppi di lavoro tecnici                  
costituiti su indicazione dell'esecutivo o per far fronte ad esigenze           
operative                                                                       
Art. 5                                                                          
Collegio esecutivo con funzioni di vigilanza                                    
Il Comitato dell'Accordo di programma individua, al proprio interno,            
un collegio esecutivo, denominato esecutivo, con il compito di dare             
attuazione agli indirizzi adottati.                                             
L'esecutivo e' composto da:                                                     
- un rappresentante del Comune di Piacenza, Presidente;                         
- un rappresentante degli altri Comuni;                                         
- un rappresentante dell'Azienda Unita' sanitaria locale;                       
- un rappresentante delle Case protette.                                        
Esso funge pure quale collegio di vigilanza ai sensi dell'art. 27,              
comma 6 della Legge 142/90.                                                     
A tale collegio si rapporta il coordinatore del SAA anche mediante              
audizioni o riferimenti scritti in materia di funzionamento e                   
applicazione dell'Accordo.                                                      
Art. 6                                                                          
Coordinatore del Servizio assistenza anziani                                    
1) Il Coordinatore del SAA garantisce la funzionalita' del Servizio             
stesso e ne risponde al Comitato dell'Accordo di programma.                     
2) Il Coordinatore del SAA e' nominato dal Comitato dell'Accordo di             
programma secondo le modalita' dallo stesso stabilite.                          
3) I requisiti per la nomina e/o per l'attribuzione dell'incarico a             
Coordinatore del SAA sono i seguenti:                                           
- abilitazione e iscrizione all'Ordine Professionale per l'esercizio            
della professione di Assistente sociale oppure possesso di una delle            
seguenti lauree: sociologia, psicologia, pedagogia, laurea in materie           
umanistico-letterarie con indirizzo sociologico, psicologico e                  
pedagogico, laurea in medicina e chirurgia;                                     
- curriculum professionale adeguato: direzione, da almeno 3 anni, di            
un Servizio sociale comunale per anziani o di un Servizio di Unita'             
sanitaria locale in settore attinente la cura delle persone anziane,            
oppure coordinamento, per almeno 3 anni, di un servizio di Assistenza           
domiciliare, di un Centro diurno o di una Casa protetta.                        
4) Il Coordinatore del SAA e' fianzionalmente assegnato alle                    
dipendenze del Responsabile del Distretto di Piacenza.                          
Art. 7                                                                          
Azioni programmatiche del Servizio Assistenza anziani                           
1. E' programma del SAA, la realizzazione degli obiettivi definiti              
sia dalla L.R. n. 5/94 che dalla delibera della Giunta regionale n.             
1379 del 26/7/1999, in particolare:                                             
a) programma di tutela della salute ed incentivazione della                     
autosufficienza, individuazione dei soggetti a rischio e dei fattori            
di rischio;                                                                     
b) programma per la valutazione socio-sanitaria del bisogno                     
individuale nonche' di cure coordinate (individuazione di percorsi              
assistenziali all'interno della rete dei servizi e tra i servizi                
territoriali e ospedalieri);                                                    
c) programma di integrazione degli interventi sociali con quelli                
sanitari;                                                                       
d) programma di sviluppo della rete dei servizi, secondo gli                    
standards e gli obiettivi del Piano Socio-assistenziale anziani della           
Regione;                                                                        
e) programma per la determinazione di protocolli assistenziali                  
relativi all'intera rete dei servizi, per la definizione degli                  
standards quanti-qualitativi delle prestazioni;                                 
f) programma per uniformare le modalita' di presa in carico e di                
dimissione degli utenti dai vari servizi della rete;                            
g) programma relativo alla trasparenza e accessibilita' ai vari punti           
della rete, in attuazione della Legge 241/90;                                   
h) programma per lo sviluppo di un sistema informativo di rete;                 
i) programma per la formazione e l'aggiornamento del Personale.                 
2) Tali linee programmatiche vincolano l'operato dei firmatari                  
aderenti al presente Accordo, fermo restando il rispetto delle norme            
statutarie da parte degli Enti contraenti.                                      
Art. 8                                                                          
Rete dei servizi Socio-Sanitari integrati                                       
1) La rete dei servizi Socio-Sanitari integrati, ai sensi dell'art.             
20 della L.R. 5/94, cosi' articolata:                                           
a) Assistenza domiciliare integrata                                             
b) Centro diurno                                                                
c) Casa protetta                                                                
d) Residenza sanitaria assistenziale.                                           
2) I soggetti istituzionali firmatari del presente Accordo consentono           
l'utilizzo da parte del SAA delle proprie strutture e risorse che               
erogano prestazioni socio-assistenziali e sanitarie a favore di                 
ciascun servizio della rete.                                                    
3) Gli stessi soggetti riconoscono e si impegnano a rispettare le               
funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione svolte dal SAA,           
compatibilmente con le risorse finanziarie di ciascun Ente                      
partecipante.                                                                   
Art. 9                                                                          
Unita' di valutazione geriatrica                                                
1) L'UVG e' l'organo tecnico preposto, ai sensi dell'art. 17 della              
L.R. 5/94, alla valutazione dei bisogni socio-sanitari dell'anziano             
non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza.                         
2) L'UVG del Distretto di Piacenza risulta composta da:                         
a) un medico geriatra;                                                          
b) un infermiere professionale;                                                 
c) un assistente sociale.                                                       
3) Il SAA attiva e organizza, ai sensi del II comma dell'art. 15                
della L.R. 5/94, l'attivita' dell'UVG.                                          
Art. 10                                                                         
Compiti dell'unita' di valutazione geriatrica                                   
1) L'UVG predispone, con il coinvolgimento dell'utente e il concorso            
della famiglia, il programma assistenziale personalizzato, in diretto           
rapporto con il medico di famiglia della persona anziana e con il               
responsabile del caso.                                                          
2) L'UVG, sulla base di protocolli regionali omogenei per l'intero              
territorio:                                                                     
a) definisce il programma assistenziale personalizzato, con un                  
maggiore coinvolgimento del medico di famiglia della persona anziana            
o con i responsabili delle divisioni ospedaliere, come previsto                 
dall'art. 19 della L.R. 5/94 e con la collaborazione del Responsabile           
del caso;                                                                       
b) definisce, in accordo con i medici di Medicina generale: -                   
percorsi informativi finalizzati all'acquisizione di competenze in              
materia di valutazione globale; - protocolli operativi per la                   
definizione di situazioni che prevedano un ruolo piu' attivo del                
Medico di base, in collaborazione con il Responsabile del caso;                 
c) programma le attivita' comuni orientando a tal fine la definizione           
del proprio orario di attivita'. Tale percorso di maggior                       
coinvolgimento dovra' essere graduale e progressivo e potra' iniziare           
a realizzarsi inizialmente nei seguenti ambiti di intervento: - ADI,            
in base a quanto gia' previsto nella Direttiva regionale sulla                  
riorganizzazione delle cure domiciliari; - l'Assegno di Cura, nella             
valutazione e nella proposta di concessione dello stesso, per le                
situazioni a minor carico assistenziale (livello B e C) e nella                 
rivalutazione dei casi; - le demenze, per quanto riguarda la                    
necessita' di affidare ai medici di Medicina generale un ruolo                  
importante nella segnalazione del dubbio diagnostico di demenza e               
nella gestione del soggetto demente assistito a domicilio, secondo le           
linee che verranno definite nel Programma regionale per le demenze.             
d) dispone l'utilizzo della rete dei servizi socio-sanitari                     
integrati, sia all'atto della presa in carico dell'anziano che in               
sede di revisione periodica del programma assistenziale                         
personalizzato, tenuto conto dell'evoluzione del bisogno dell'anziano           
stesso;                                                                         
e) provvede alla certificazione di non autosufficienza della persona            
anziana;                                                                        
f) trasmette alle sezioni speciali anziani dell'Osservatorio                    
epidemiologico e dell'Osservatorio delle politiche sociali della                
Regione Emilia Romagna, con appositi moduli informativi, le                     
valutazioni e i dati significativi dei singoli casi esaminati.                  
Art. 11                                                                         
Responsabile del caso                                                           
Il Responsabile del caso, di cui all'art. 18 L.R. 5/94, e' chiamato             
ad accompagnare l'anziano e la famiglia lungo l'intero percorso                 
assistenziale, attivando i ruoli, gli organismi ed i servizi                    
necessari per la valutazione e la gestione della domanda.                       
Con la propria attivita' il Responsabile del caso concorre al                   
perseguimento delle finalita' proprie del SAA:                                  
- monitorare la domanda attuale e potenziale della popolazione                  
anziana;                                                                        
- segnalare le priorita' dei programmi di controllo e verifica sul              
funzionamento della rete;                                                       
- garantire l'informazione sui servizi esistenti sul territorio,                
sulle modalita' e sui criteri di accesso;                                       
- segnalare i bisogni di aggiornamento che emergono dal costante                
rapporto con i servizi, con gli anziani e con i familiari.                      
Compiti specifici del Responsabile del caso sono:                               
a) garantire la massima coerenza possibile fra la domanda e l'offerta           
dei servizi, all'anziano ed alla famiglia attraverso l'attivazione              
della relazione, la valutazione di primo livello congiuntamente con             
il medico di Medicina generale, la partecipazione alla                          
predisposizione del programma di assistenza, l'accesso ai servizi, la           
verifica di attuazione degli interventi, la proposta di rivalutazione           
da parte dell'UVG;                                                              
b) garantire una forte integrazione con i ruoli sanitari, in                    
particolare con il medico di Medicina generale;                                 
c) mantenere e sviluppare relazioni professionali ed operative con i            
servizi della rete, sia socio-sanitari che sanitari.                            
Il Responsabile del caso (Assistente sociale) assieme al medico di              
Medicina generale (Responsabile sanitario) e' chiamato ad assumere              
progressivamente un rilevante ruolo nella prima valutazione della               
domanda e di indirizzo successivo.                                              
Art. 12                                                                         
Finanziamento del Servizio Assistenza anziani                                   
a) Le spese per il funzionamento del SAA e per la gestione                      
dell'Accordo di programma sono a carico degli aderenti, ai sensi del            
III comma dell'art. 15 della L.R. 5/94, fermo restando che la spesa             
per il personale sanitario resta a carico del Fondo sanitario                   
regionale;                                                                      
b) sono a carico dei Comuni, gli oneri relativi alla gestione delle             
funzioni del Responsabile del caso;                                             
c) sono a carico del bilancio sanitario del Distretto di Piacenza,              
gli oneri economici relativi alle spese di gestione della sede                  
centrale del SAA ed al funzionamento dell'UVG;                                  
d) la spesa relativa alle prestazioni rese dall'addetto                         
amministrativo affiancato al Coordinatore SAA e' posto a carico del             
Comune di Piacenza - sede di distretto;                                         
e) l'onere economico derivante dalle prestazioni rese dal                       
Coordinatore SAA e' posto a carico dei bilanci dei soggetti aderenti            
all'Accordo nella misura di: 1) 1/3 a carico del bilancio sociale del           
Distretto con spesa ripartita tra i Comuni in relazione al numero               
degli abitanti; 2) 1/3 a carico del bilancio sanitario del Distretto;           
3) 1/3 a carico dei bilanci delle II.PP.AA.BB. - Case protette,                 
proporzionalmente al numero dei posti letto per non autosufficienti             
autorizzati e convenzionati dall'Azienda Unita' sanitaria locale.               
Il personale impiegato nel SAA e' posto alle dipendenze funzionali              
del Responsabile del Distretto di Piacenza dell'Azienda Unita'                  
sanitaria locale.                                                               
Art. 13                                                                         
Durata dell'accordo                                                             
1) L'Accordo ha durata triennale, decorrente dalla data di                      
pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione               
Emilia-Romagna.                                                                 
2) Con cadenza semestrale si procedera' alla indizione di una                   
conferenza dei soggetti aderenti, al fine di verificare l'andamento             
dei servizi erogati, i risultati ottenuti e provvedere a fronteggiare           
le problematiche insorte dall'applicazione dell'Accordo.                        
3) Nel corso della vigenza dell'accordo potranno aderire allo stesso            
gli ulteriori soggetti giuridici che dovessero entrare a far parte              
della rete dei servizi socio-sanitari integrati previa loro                     
convenzione nell'ambito della programmazione esistente.                         
Art. 14                                                                         
Pubblicita' dell'Accordo                                                        
Il presente Accordo, dopo la sua formale approvazione con atto del              
Sindaco di Piacenza, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della               
Regione Emilia-Romagna, a norma del comma IV dell'art. 27 della Legge           
142/90.                                                                         
Art. 15                                                                         
Disposizione finale                                                             
Per quanto non espressamente previsto dall'Accordo le Amministrazioni           
aderenti faranno riferimento alla normativa regionale in materia.               
Quanto indicato sotto la lett. k) dell'art. 3 assume valore                     
esclusivamente per quanto si riferisce al Comune di Piacenza, non               
comportando obblighi ne' oneri per gli altri sottoscrittori.                    
Letto, approvato e sottoscritto.                                                
Piacenza, li' 29 novembre 2000                                                  
Comune di Piacenza                                                              
Comune di Gossolengo                                                            
Comune di Podenzano                                                             
Comune di Ponte dell'Olio                                                       
Comune di Rivergaro                                                             
Comune di San Giorgio Piacentino                                                
Comune di Vigolzone                                                             
Azienda Unita' sanitaria locale - Distretto di Piacenza                         
Pensionato e Casa Protetta Vittorio Emanuele II                                 
Pia Casa per anziani Maruffi                                                    
Fondazione Pio Ritiro Cerati ONLUS                                              
Casa di Riposo "Dina Ida Balderacchi"                                           
I.C.O.S. Scarl - "Casa S. Giuseppe"                                             

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina