REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO III                                                            
   Protezione della natura e dell'ambiente,                                     
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                         
e gestione dei rifiuti                                                          
Sezione I                                                                       
Disposizioni generali                                                           
          Art. 129                                                              
Modifiche alla L.R. n. 27 del 1994                                              
1. La rubrica dell'art. 10 della L.R. 12 luglio 1994,  n.27, recante            
"Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", e' cosi' sostituita:                
"Efficacia del Piano provinciale gestione rifiuti".                             
2. Ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della L.R. n. 27 del 1994, le parole             
"Piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e            
nocivi e nei piani infraregionali" sono sostituite con le parole                
"Piano provinciale gestione rifiuti".                                           
3. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, gli articoli da 6 a 9, il                
comma 3 dell'art. 10, l'art. 11, gli articoli da 20 a 28, gli                   
articoli 33 e 34, e i commi 2 e 3 dell'art. 35 della L.R. n. 27 del             
1994.                                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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