REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO III                                                            
   Protezione della natura e dell'ambiente,                                     
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                         
e gestione dei rifiuti                                                          
Sezione I                                                                       
Disposizioni generali                                                           
          Art. 128                                                              
Pianificazione provinciale                                                      
1. Le Province pianificano il sistema di smaltimento e recupero dei             
rifiuti attraverso le scelte effettuate nel piano territoriale di               
coordinamento provinciale (PTCP) e con il piano provinciale per la              
gestione dei rifiuti (PPGR).                                                    
2. Il PTCP, in particolare, sulla base delle tendenze evolutive                 
assunte per i diversi settori economici e per le diverse aree                   
territoriali, analizza l'andamento tendenziale della produzione dei             
rifiuti e valuta le possibili azioni di razionalizzazione della                 
gestione degli stessi. Il PTCP individua altresi' le zone non idonee            
alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti            
urbani, speciali e speciali pericolosi.                                         
3. Il PPGR, in particolare:                                                     
a) prevede quanto indicato alle lettere a), b), c), d), f), g) e h              
bis) del comma 3 dell'art. 22 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22;                  
b) localizza, sentiti i Comuni, gli impianti di smaltimento e                   
recupero dei rifiuti urbani, con eventuali indicazioni plurime per              
ogni tipo di impianto;                                                          
c) effettua anche le scelte necessarie ad assicurare la gestione                
unitaria dei rifiuti urbani prevista al comma 1 dell'art. 23 del DLgs           
n. 22 del 1997;                                                                 
d) contiene quale parte integrante il Piano delle bonifiche dei siti            
inquinati di cui al comma 5 dell'art. 22 del DLgs n. 22 del 1997.               
4. Il PPGR e' adottato dalla Provincia, sentiti i Comuni, ed e'                 
approvato dalla Regione con le procedure di cui all'art. 13 della               
L.R. 5 settembre 1988, n. 36.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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