REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO III                                                            
   Protezione della natura e dell'ambiente,                                     
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                         
e gestione dei rifiuti                                                          
Sezione I                                                                       
Disposizioni generali                                                           
          Art. 127                                                              
Piano territoriale regionale                                                    
1. Il piano territoriale regionale (PTR) contiene le linee generali             
d'indirizzo per la gestione dei rifiuti. Esso, in particolare, indica           
obiettivi e prestazioni ai piani provinciali di settore, con                    
particolare riferimento:                                                        
a) alla riduzione della produzione dei rifiuti;                                 
b) al sostegno alle attivita' di recupero e riciclaggio;                        
c) alla definizione degli obiettivi quali-quantitativi della raccolta           
differenziata;                                                                  
d) all'efficienza, all'economicita' e all'efficacia delle gestioni;             
e) alla disponibilita' e al razionale utilizzo degli impianti per lo            
smaltimento dei rifiuti speciali anche al fine di realizzare un                 
efficace sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti                
speciali e speciali pericolosi;                                                 
f) all'instaurarsi di opportune integrazioni tra i sistemi di ambiti            
ottimali diversi, in particolar modo riferite alle attivita' di                 
recupero al fine di garantire l'ottimizzazione sia dal punto di vista           
economico che prestazionale degli impianti.                                     
2. Il PTR, come integrato dal piano territoriale paesistico                     
regionale, stabilisce specifici criteri e vincoli per                           
l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli                
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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