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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 127
Piano territoriale regionale
1. Il piano territoriale regionale (PTR) contiene le linee generali
d'indirizzo per la gestione dei rifiuti. Esso, in particolare, indica
obiettivi e prestazioni ai piani provinciali di settore, con
particolare riferimento:
a) alla riduzione della produzione dei rifiuti;
b) al sostegno alle attivita' di recupero e riciclaggio;
c) alla definizione degli obiettivi quali-quantitativi della raccolta
differenziata;
d) all'efficienza, all'economicita' e all'efficacia delle gestioni;
e) alla disponibilita' e al razionale utilizzo degli impianti per lo
smaltimento dei rifiuti speciali anche al fine di realizzare un
efficace sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti
speciali e speciali pericolosi;
f) all'instaurarsi di opportune integrazioni tra i sistemi di ambiti
ottimali diversi, in particolar modo riferite alle attivita' di
recupero al fine di garantire l'ottimizzazione sia dal punto di vista
economico che prestazionale degli impianti.
2. Il PTR, come integrato dal piano territoriale paesistico
regionale, stabilisce specifici criteri e vincoli per
l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
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