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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 122
Funzioni degli Enti locali
in materia di inquinamento atmosferico
(modificato comma 4 da art. 1, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)
1. Le Province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati
dalla Regione, individuano le zone per le quali e' necessario
predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo
anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonche'
di episodi acuti.
2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi
necessari ad assicurare valori di qualita' dell'aria entro i limiti
determinati dallo Stato e dalla Regione. Il piano adottato e'
trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi
entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano puo'
essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere
qualificate vincolanti dalla medesima e in tal caso il piano non puo'
essere approvato se l'ente preposto non si conforma alle stesse,
ovvero non vincolanti e in tal caso il piano puo' essere
motivatamente approvato.
3. Il piano di cui al comma 1 e' approvato:
a) dal Comune, qualora interessi esclusivamente il suo territorio;
b) dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il
territorio di piu' comuni;
c) dalle Province, d'intesa fra loro, sentiti i Comuni interessati,
qualora riguardi il territorio di piu' province.
4. Alle Province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni
amministrative, da esercitarsi sulla base anche di specifiche
direttive regionali:
a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui
agli articoli 6, 15 e 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, secondo le
modalita' e le procedure fissate nel decreto medesimo;
b) esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in
atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del DPR n. 203 del 1988;
c) espressione del parere di cui al comma 2 dell'art. 17 del DPR n.
203 del 1988 per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW
termici.
5. Sino alla attuazione della direttiva 96/61/CE i valori limite
fissati dalla Regione nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del
DPR n. 203 del 1988, soddisfano i requisiti di cui agli articoli 28 e
33 del DLgs n. 22 del 1997 per le emissioni conseguenti alle
attivita' di recupero dei rifiuti.
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