REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO III                                                            
   Protezione della natura e dell'ambiente,                                     
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                         
e gestione dei rifiuti                                                          
Sezione I                                                                       
Disposizioni generali                                                           
          Art. 122                                                              
Funzioni degli Enti locali                                                      
in materia di inquinamento atmosferico                                          
(modificato comma 4 da art. 1,   L.R. 4 maggio 2001, n. 12)                     
1. Le Province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati              
dalla Regione, individuano le zone per le quali e' necessario                   
predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo              
anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonche'             
di episodi acuti.                                                               
2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi               
necessari ad assicurare valori di qualita' dell'aria entro i limiti             
determinati dallo Stato e dalla Regione. Il piano adottato e'                   
trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi              
entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano puo'              
essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere                  
qualificate vincolanti dalla medesima e in tal caso il piano non puo'           
essere approvato se l'ente preposto non si conforma alle stesse,                
ovvero non vincolanti e in tal caso il piano puo' essere                        
motivatamente approvato.                                                        
3. Il piano di cui al comma 1 e' approvato:                                     
a) dal Comune, qualora interessi esclusivamente il suo territorio;              
b) dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il           
territorio di piu' comuni;                                                      
c) dalle Province, d'intesa fra loro, sentiti i Comuni interessati,             
qualora riguardi il territorio di piu' province.                                
4. Alle Province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni                   
amministrative, da esercitarsi sulla base anche di specifiche                   
direttive regionali:                                                            
a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui             
agli articoli 6, 15 e 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, secondo le             
modalita' e le procedure fissate nel decreto medesimo;                          
b) esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in            
atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del DPR n. 203 del 1988;               
c) espressione del parere di cui al comma 2 dell'art. 17 del DPR n.             
203 del 1988 per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW            
termici.                                                                        
5. Sino alla attuazione della direttiva 96/61/CE i valori limite                
fissati dalla Regione nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle           
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del              
DPR n. 203 del 1988, soddisfano i requisiti di cui agli articoli 28 e           
33 del DLgs n. 22 del 1997 per le emissioni conseguenti alle                    
attivita' di recupero dei rifiuti.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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